Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 12960 - pubb. 02/07/2015

Ai fini della revoca del concordato per omessa informativa ai creditori delle operazioni pregiudizievoli è irrilevante l'indicazione delle operazioni nelle scritture contabili prodotte con la domanda di concordato

Tribunale Rimini, 28 Novembre 2013. Est. Rossino.


Concordato preventivo – Comportamenti del debitore anteriori alla domanda di concordato pregiudizievoli del consenso informato da parte dei creditori – Omessa informativa nella domanda di concordato – Indicazione delle operazioni pregiudizievoli nelle scritture contabili – Irrilevanza



E’ irrilevante che le operazioni anteriori alla domanda di concordato ed astrattamente revocabili siano individuabili attraverso l’esame delle scrittura contabili, giacchè queste ultime, anche in considerazione della loro particolare complessità, non rappresentano lo strumento con il quale il debitore porta a conoscenza dei creditori tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’espressione del loro consenso sulla proposta di concordato, ma rappresentano l’oggetto dell’attività di verifica che il Commissario deve svolgere sui dati risultanti dalla proposta e dai suoi allegati; il silenzio della proposta su fatti e circostanze non può, pertanto, essere reso irrilevante dalla relativa annotazione nelle scrittura contabili (cfr Cass. 2013/23387). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione di Astorre Mancini, Avvocato in Rimini
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