Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 13384 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 18 Giugno 2015. .


Revoca del concordato preventivo ex articolo 173 L.F. - Illegittimità dei pagamenti tramite bonifici ordinati prima della domanda di concordato ma eseguiti successivamente



I pagamenti di crediti anteriori ordinati con bonifico precedentemente alla data di pubblicazione del ricorso nel registro imprese ovvero effettuati tramite addebito automatico RID costituiscono atti rilevanti ai fini della revoca della procedura qualora siano ricevuti dal beneficiario dopo l’inizio della procedura, poiché il pagamento di un debito concordatario, quale adempimento di una obbligazione pecuniaria, rileva quale fatto estintivo del credito e, dunque, nel momento in cui è ricevuto dal destinatario, rimanendo del tutto irrilevante il momento dell’ordine di pagamento. Non si procede tuttavia alla revoca qualora sia intervenuto il riaccredito a favore della società in concordato delle somme indebitamente corrisposte a terzi. (Pier Giorgio Cecchini) (riproduzione riservata)


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