Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 14533 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Modena, 08 Febbraio 2016. .


Concordato preventivo – Continuità Aziendale – Dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati – Voto – Misura



In caso di dilazione ultrannuale dei creditori privilegiati, non è l’entità della perdita subita per il ritardato pagamento (ultrannuale) a determinare la misura del voto.

Dall’art. 177, comma 2, seconda parte e comma 3, legge fall. non consegue infatti il principio dell’equivalenza tra ammontare del pregiudizio inteso come danno economico e voto, in quanto quest’ultimo è espresso per l’intero credito degradato al chirografo e non per la parte di questo che non trova soddisfacimento nella proposta. In realtà ciò che si desume dalla normativa citata è che il voto è parametrato a quella parte di credito il cui regime ordinario muta per effetto dell’ingresso del debitore nella procedura di concordato.

Ne consegue che così come in caso di pagamento in percentuale del credito privilegiato il creditore vota per l’intera parte di credito degradata al chirografo, perché è quella parte nella sua interezza che può essere oggetto di pagamento parziale, mentre non vota per la parte in privilegio e coperta dal valore del bene, in quanto per questa non può che esservi prospettiva di pagamento integrale; alla stessa stregua il creditore privilegiato con privilegio capiente deve essere chiamato a votare per l’intero credito se la proposta prevede il suo pagamento oltre l’anno, in quanto è il regime giuridico dell’intero credito che muta per effetto del concordato, non essendo applicata la disciplina comune sulla scadenza delle obbligazioni, ma quella speciale dettata per il concordato; se la proposta ne prevede invece la soddisfazione in parte entro l’anno e in parte oltre tale termine, l’entità del voto è parametrata alla parte dilazionata oltre l’anno, posto che la moratoria infrannuale non prevede il voto per espresso dettato legislativo. (Matteo Mengoni) (riproduzione riservata)


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