Diritto Fallimentare
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1466 - pubb. 21/01/2009
Procedure di insolvenza per le persone fisiche
Senato - Commissione Giustizia, 21 Gennaio 2009. .
Procedure di insolvenza per le persone fisiche
Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi
Il testo integrale del DDL 307
7.100
Sostituire gli articoli da 7 a 17 con i seguenti:
«Art. 7.
(Finalità)
1. Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non superabili attraverso gli istituti previsti dalle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dalla presente legge.
2. Ai fini della presente legge, per "sovraindebitamento" si intende una situazione di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte.
Art. 8.
(Presupposti di ammissibilità)
1. Il debitore in stato di sovraindebitamento o che non è in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicura il regolare pagamento dei creditori estranei.
2. La proposta è ammissibile quando il debitore:
1) non è assoggettabile alle procedure previste dall'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;
2) è percettore di reddito o titolare, anche in comunione, di beni immobili, di beni mobili o di crediti, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2;
3) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi.
Art. 9.
(Contenuto dell'accordo)
1. La proposta di accordo prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei redditi futuri.
2. Nei casi in cui i beni o i redditi del debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità del piano, la domanda deve essere sottoscritta da uno o più terzi che consentono il conferimento, anche in garanzia, di redditi o beni sufficienti per l'attuabilità dell'accordo.
Art. 10.
(Deposito della proposta di accordo)
1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore. Se pendono procedure esecutive individuali, è competente il tribunale del luogo in cui sono azionati, anche mediante intervento, i crediti di maggior valore complessivo.
2. Il debitore, unitamente alla proposta, deposita l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, dei beni e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati dalle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dall'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata dal certificato dello stato di famiglia.
3. Il debitore che svolge attività d'impresa deposita, altresì, le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesta la conformità all'originale.
Art. 11.
(Procedimento)
1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 8 e 10, fissa con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, presso la residenza o la sede, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 12, commi 1 e 2.
2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolge attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.
3. All'udienza, il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.
4. Durante il periodo previsto dal comma 3, le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano.
5. Le procedure esecutive individuali possono essere sospese ai sensi del comma 3 per una sola volta, anche in caso di successive proposte di accordo.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
Art. 12.
(Approvazione della proposta)
1. Nel termine di quindici giorni dal provvedimento di sospensione di cui all'articolo 11, comma 3, i creditori fanno pervenire, anche per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso o dissenso alla proposta di accordo.
2. La mancata espressione di volontà entro il termine di cui al comma l equivale ad accettazione della proposta.
3. Per l'approvazione della proposta è necessario il consenso di almeno il sessanta per cento dei creditori che rappresentino il settantacinque per cento dei crediti.
4. L'accordo non determina la novazione delle obbligazioni, salvo che non sia diversamente stabilito.
5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182-ter, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267.
Art. 13.
(Pubblicazione ed effetti dell'accordo)
1. Decorso il termine stabilito dall'articolo 12, comma l, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice una relazione sui consensi espressi e sulle maggioranze raggiunte.
2. Verificato il raggiungimento dell'accordo e l'idoneità dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei, il giudice dispone l'immediata pubblicazione dello stesso utilizzando tutte le forme di pubblicità di cui all'articolo 11, comma 2.
3. Su tutte le eventuali contestazioni, il giudice decide in camera di consiglio applicati, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.
4. Dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese e per un periodo non superiore alla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3.
5. Gli effetti di cui al comma 4 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei.
6. La sentenza di fallimento pronunciata a carico del debitore risolve l'accordo.
Art. 14.
(Cessione dei beni ed esecuzione dell'accordo)
1. Se la cessione riguarda beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, l'organismo di composizione della crisi nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi beni.
2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando tempestivamente ai creditori ogni eventuale irregolarità.
3. Il giudice, verificato il regolare pagamento dei creditori pignoranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.
Art. 15.
(Impugnazione e risoluzione dell'accordo)
1. L'accordo può essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa alcuna altra azione di annullamento.
2. Se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso.
3. Il ricorso per la risoluzione è proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.
Art. 16.
(Organismi di composizione della crisi)
1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovraindebitamento.
2. Gli organismi di cui al comma 1, sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.
3. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sono disciplinate, altresì, la formazione dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti.
4. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili, e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.
Art. 17
(Iscrizione nel registro e indennità)
1. Gli organismi di cui all'articolo 16, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, depositano presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunicano successivamente le eventuali variazioni.
2. Al regolamento di cui al comma 1, sono allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi, poste a carico delle parti.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismi di cui all'articolo 16.
4. L'ammontare dell'indennità è determinato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.
Art. 18.
(Compiti dell'organismo di composizione della crisi)
1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 12, 13 e 14, assume ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano.
2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella domanda e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dalla presente legge.
Art. 19.
(Accesso alle banche dati pubbliche)
1. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dalla presente legge, il giudice e gli organismi di cui all'articolo 16 possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, nel rispetto delle sole disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 20
(Sanzioni)
1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da mille a cinquemila euro il debitore che:
a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo;
b) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla presente legge, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria, ovvero la propria documentazione contabile;
c) nel corso della procedura, effettua pagamenti non previsti nel piano oggetto dell'accordo, fatto salvo il regolare pagamento dei creditori estranei;
d) dopo il deposito della proposta accordo di ristrutturazione dei debiti, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;
e) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo.
2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine a quanto previsto dagli articoli 13, comma 1, e 18, comma 2, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da mille a cinquemila euro.
Art. 21.
(Disposizioni transitorie)
1. Con uno o più decreti, il Ministro della giustizia stabilisce, anche per circondario di tribunale, la data a decorrere dalla quale i compiti e le funzioni che la presente legge attribuisce agli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 16 sono svolte in via esclusiva dai medesimi.
2. Anteriormente alla data di cui al comma 1, i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti da un professionista nominato dal presidente del tribunale o da un giudice a tal fine delegato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni o da un notaio.
3. Il professionista di cui al comma 2 è equiparato, anche agli effetti penali, al componente dell'organismo di composizione della crisi.
Art. 22.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
Testo Integrale