Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2338 - pubb. 31/08/2010

Società a partecipazione pubblica per la raccolta dei rifiuti, servizio pubblico essenziale e fallimento

Tribunale Catania, 26 Marzo 2010. Est. Cariolo.


Ente pubblico – Società per azioni esercente la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Partecipazione esclusiva di enti pubblici con poteri di imposizione e riscossione – Disciplina del fallimento del concordato preventivo – Esclusione.

Società per azioni in mano pubblica – Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani quali attività necessaria all'ente territoriale – Soddisfacimento di bisogni collettivi – Disciplina del fallimento e del concordato preventivo – Esclusione. (31/08/2010)



E’ qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni  sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare, la società per azioni esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani partecipata esclusivamente da enti pubblici dotata di poteri di imposizione e di riscossione tipicamente pubblicistici.

E’ qualificabile quale ente pubblico non assoggettabile alle disposizioni  sul fallimento e sul concordato preventivo, ai sensi dell’art. 1, legge fallimentare, la società per azioni in mano pubblica esercente il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani “necessaria” all’ente territoriale, in quanto inerente allo svolgimento di servizi pubblici essenziali destinati al soddisfacimento di bisogni collettivi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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