Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 24628 - pubb. 11/12/2020

Ripartizione dell'onere della prova. Eccezione di nullità del piano di ammortamento. Violazione dell'art. 821 c.c.

Appello Torino, 21 Maggio 2020. Pres. Renata Silva. Est. Macagno.


Contratti bancari - Onere della prova - Richiesta di documenti ex art. 119 TUB in corso di causa - Ammortamento "francese" - Composizione della rata con meccanismo dell'interesse composto - Interesse composto e anatocismo - Sovrapponibiltà - Limiti



La disciplina speciale bancaria prevede l'agevolazione dell'onere incombente al correntista, disponendo che, in mancanza della documentazione contrattuale e contabile, possa, ex art. 119 TUB, chiedere alla banca la documentazione relativa al decennio precedente, accoglibile anche in corso di causa, mediante lo strumento processuale dell'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

Nella fattispecie il contratto di c/c risulta stipulato in epoca molto anteriore rispetto al decennio contemplato dalla citata norma. La sua mancata produzione non può quindi che andare a detrimento della posizione della società appellante, e di conseguenza non possono ritenersi adeguatamente provate le censure relative agli allegati addebiti illegittimi che la banca avrebbe operato in relazione al conto corrente in oggetto, con eccezione dell'applicazione di interessi anatocistici, da ritenersi comunque illegittimi anteriormente alla delibera CICR 9 febbraio 2000 e, non risultando una espressa pattuizione a tale riguardo, anche per il periodo successivo.

Deve in primo luogo fugarsi l'equivoco che conduce ad affermare che il metodo di ammortamento "francese" non comporti l'applicazione di interessi composti, in quanto la composizione della rata evidenzia il meccanismo dell'interesse composto. La vera questione è se i due ambiti - interesse composto e anatocismo, così come definito dalla tassativa disposizione contenuta nell'art. 1283 c.c. - siano sovrapponibili ovvero, come ritiene questa Corte, il secondo costituisca un più limitato sottoinsieme del primo, sì che l'applicazione di interessi composti non necessariamente conduca alla violazione del precetto di cui all'art. 1283 c.c.

Nell'ammortamento "alla francese" ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. In tale prospettiva, l'applicazione dell'interesse composto non provoca comunque alcun fenomeno anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata. Anche in concreto, non si verifica la situazione di pregiudizio che in via preminente fonda il divieto di anatocismo, ossia il rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito per interessi dal lato del debitore.

Quanto al mancato rispetto dell'art. 821 c.c., si osserva che la disposizione si limita a prevedere che i frutti crescano con progressione giornaliera e non prescrive affatto che tale progressione sia aritmetica (interesse semplice) anziché geometrica (interesse composto). Neppure da questa norma, in definitiva, può ricavarsi un divieto di utilizzo della formula dell'interesse composto e neppure una "preferenza" legislativa per il metodo dell'interesse semplice. (Roberto Marcelli) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Roberto Marcelli



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