Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 28317 - pubb. 06/12/2022

Regime IVA delle prestazioni assicurative stipulate per il costo di assicurazione del carro attrezzi/riparazioni in caso di vendita di auto usate

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 29 Novembre 2022, n. 35135. Pres. Virgilio. Est. D'Aquino.


IVA - Assicurazione del carro attrezzi/riparazioni in caso di vendita di auto usate



La peculiarità della causa del contratto di assicurazione, essendo tale causa (spostamento della allocazione del rischio di una operazione economica in relazione a determinati eventi) è incompatibile con la nozione di accessorietà delineata dalla stessa Corte di giustizia, che invece presuppone l’assenza di scopo autonomo della prestazione accessoria, con conseguente tendenziale indipendenza ai fini IVA delle prestazioni assicurative, ancorché collegate ad altre prestazioni.

In senso analogo induce anche la lettura di Cass., Sez. V, 30 agosto 2022, n. 25485 che - per quanto attinente a una fattispecie differente (in quel caso, prestazioni di garanzia su commercio di veicoli usati) - valorizza l’interesse che il cliente finale ha rispetto all’operazione lato sensu assicurativa ai fini della valutazione della strumentalità (e della conseguente accessorietà) della prestazione assicurativa rispetto alla prestazione principale.

Deve pertanto ritenersi che la peculiarità della prestazione assicurativa, derivante dall'oggetto del contratto e dallo specifico interesse delle parti a tale operazione, ancorchè sia operazione correlata ad altre operazioni commerciali, induca una accessorietà di mero fatto rispetto all'operazione commerciale cui sia eventualmente correlata e renda l'operazione autonoma al fine dell'esenzione IVA, la quale non comporta, pertanto, una artificiosa scomposizione delle singole prestazioni finalizzata ad alterare la funzionalità del sistema dell'IVA (CGUE, 25 marzo 2021, Q-GmbH, C-907/19, punto 20; CGUE, 18 ottobre 2018, Volkswagen Financial Services, C-153/17, punto 29; CGUE, 8 gennaio 2018, Stadion Amsterdam, C-463/16, punto 21; CGUE, Mesto Zamberk, C-18/12, punto 27 e giurisprudenza ivi citata), bensì riconoscimento della peculiarità della stessa operazione al fine dell’applicazione dell’esenzione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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