Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 29198 - pubb. 23/05/2023

Contratto di credito strutturato, doveri informativi e nullità

Tribunale Napoli Nord, 07 Aprile 2023. Est. Rabuano.


Contratto di credito strutturato – Contratto derivativo – Sussistenza


Contratto atipico – Contratto di credito strutturato – Contratto derivativo – Sussistenza


Contratto di credito strutturato – Nullità parziale del contratto – Effetti



Con riferimento ai contratti regolati dal T.U.F., vigente alla data della stipula del contratto oggetto di giudizio, assumono rilievo le seguenti disposizioni per la ricostruzione tipologica degli stessi:
-l’art. 47 Cost. in quanto le norme del T.U.F. sono diretta applicazione dell’art. 47 Cost. e, quindi, sono presidio giuridico di rango primario del “risparmio; - art. 1 co. 1 lett. u) del T.U.F.;
- l’art. 1 co. 2 D.Lgs. 58/98; - gli art. 5, 21 e 23 T.U.F.; gli artt. 28 e 9 Regolamento Consob.
Pertanto, hanno natura derivativa i contratti regolati dal T.U.F. che presentano i seguenti elementi caratterizzanti:
- si deve trattare di atti di “regolazione” del risparmio;
- devono essere stipulati con un intermediario finanziario;
- devono essere diretti alla realizzazione di un “guadagno” inteso come profitto o ulteriore risparmio e impiegato per la realizzazione di concrete operazioni su beni, servizi e merci.
Il “guadagno” deve essere collegato a parametri di natura finanziaria, oggetto di studio e analisi da parte di soggetti specializzati, gli intermediari finanziari. Tale elemento caratterizzante il contratto di regolazione del risparmio si desume dal complesso di norme del T.U.F. che prevedono doveri informativi da parte degli intermediari finanziari in favore del risparmiatore / investitore; - il carattere ineliminabilmente aleatorio dei contratti per il collegamento stabilito tra i parametri finanziari e il “risultato” economico programmato con il negozio di “regolazione” del risparmio.


Il contratto atipico presenta i tratti tipologici del negozio di finanziamento e dei negozi derivati, con la conseguenza che deve essere applicata la disciplina in parte relativa al primo segmento contrattuale, relativa al contratto di finanziamento, e in parte, con riferimento alle clausole di natura derivativa, dello strumento finanziario e, quindi, la normativa dettata dal TUF.


Il contratto di credito strutturato impone l'obbligo di profilazione del cliente e l'adempimento dei doveri informativi in ragione del rischio connesso all’operazione.
Nel caso di specie, il contratto non contiene:
-nessuna indicazione dell’andamento del tasso di interessi e del tasso di cambio con riferimento alle annualità precedenti alla sottoscrizione dell’accordo;
-simulazioni in relazione a possibili mutamenti significativi del tasso di interessi e del tasso di cambio;
-indicazione dei fattori di natura politica ed economica che potevano incidere sul tasso di interesse e di cambio.
L’assenza di queste indicazioni rendono le clausole relative al tasso di interesse e di cambio prive del requisito della trasparenza, con la conseguenza che i mutuatari non erano, alla data di stipula del contratto, nelle condizioni di avere effettiva contezza dei rischi gravanti sull’obbligazione che avevano assunto.
La violazione delle predette norme comporta la nullità di determinate clausole del contratto con l’obbligo dei mutuatari di restituire la sola somma a titolo di capitale, secondo il principio dottrinale del “giusto rimedio” che si fonda sulla metodologia ermeneutica della modulazione dell’interpretazione sistematica delle norme in funzione di tutela ragionevole, proporzionata e adeguata degli interessi presidiati e perseguiti dal legislatore. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella


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