Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 319 - pubb. 01/07/2007
Il rating è elemento essenziale dell'informazione
Tribunale Catania, 05 Maggio 2006. ..
Intermediazione finanziaria
– Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di
rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta
dell’investitore
Intermediazione finanziaria – Mancanza della valutazione di rating – Natura
speculativa dei titoli – Sussistenza
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto
dell’investitore di fornire informazioni – Utilizzo di ogni altra informazione
disponibile – Necessità
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi
dell’intermediario – Determinazione del danno patito dall’investitore che abbia
svolto domanda di ammissione al passivo – Modalità
L’intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del quale “Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule).
La circostanza che determinate obbligazioni (nella specie Parmalat Finance
Corporation BV) siano state emesse senza che una società specializzata abbia
fornito la valutazione del rischio del credito attraverso l’esame della
solidità patrimoniale dell’emittente –e quindi della effettiva possibilità per
la stessa di rimborsare il prestito emesso- induce inevitabilmente a ritenere
che detti titoli costituissero fin dalla loro emissione junk bond, cioè
obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (speculative grade),
non adatti, quindi, ad un investitore privo di accentuata propensione al
rischio.
Nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui
all’art. 28, comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è
comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma
che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori
operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra
informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi
tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età,
la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario,
etc.
Ove l’investitore abbia svolto domanda di ammissione al passivo nella procedura
concorsuale della società che ha emesso i titoli, al fine di determinare
l’entità del danno che l’intermediario dovrà risarcire per aver violato i
propri doveri informativi, potrà farsi luogo ad una consulenza tecnica che
determini l’attuale residuo valore di mercato dei titoli ancora in possesso
dell’investitore.
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