Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 319 - pubb. 01/07/2007

Il rating è elemento essenziale dell'informazione

Tribunale Catania, 05 Maggio 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Obbligo dell’intermediario di segnalare la valutazione delle agenzie di rating – Valutazione delle agenzie quale elemento determinante la scelta dell’investitore


Intermediazione finanziaria – Mancanza della valutazione di rating – Natura speculativa dei titoli – Sussistenza


Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Rifiuto dell’investitore di fornire informazioni – Utilizzo di ogni altra informazione disponibile – Necessità


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Determinazione del danno patito dall’investitore che abbia svolto domanda di ammissione al passivo – Modalità
 



L’intermediario finanziario, in qualità di operatore qualificato, ha il preciso obbligo di segnalare al risparmiatore in modo non generico ed approssimativo, la natura dell’investimento alla stregua della valutazione operata dalle maggiori agenzie di rating, trattandosi di un dato che costituisce fattore idoneo ad influenzare in modo rilevante il processo decisionale dell’investitore e che la banca è normalmente in grado di conoscere ed essendo comunque obbligata ad acquisire tali informazioni in base all’art. 26, comma 1, lett e), REG, a tenre del quale “Gli intermediari autorizzati (…) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi offerti, adeguata al tipo di operazione da fornire” (c.d. know your merchandise rule).


La circostanza che determinate obbligazioni (nella specie Parmalat Finance Corporation BV) siano state emesse senza che una società specializzata abbia fornito la valutazione del rischio del credito attraverso l’esame della solidità patrimoniale dell’emittente –e quindi della effettiva possibilità per la stessa di rimborsare il prestito emesso- induce inevitabilmente a ritenere che detti titoli costituissero fin dalla loro emissione junk bond, cioè obbligazioni caratterizzate da elementi speculativi (speculative grade), non adatti, quindi, ad un investitore privo di accentuata propensione al rischio.


Nel caso in cui l’investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. a) REG, l’intermediario di prodotti finanziari è comunque tenuto a valutare l’adeguatezza dell’operazione ex art. 29 REG, norma che impone allo stesso di astenersi dal compiere per conto degli investitori operazioni non adeguate e prevede che l’intermediario utilizzi ogni altra informazione disponibile, anche diversa da quella fornita dai clienti, e quindi tenga conto di tutte le informazioni in suo possesso, quali ad esempio l’età, la professione, la pregressa ed abituale operatività nel mercato finanziario, etc.


Ove l’investitore abbia svolto domanda di ammissione al passivo nella procedura concorsuale della società che ha emesso i titoli, al fine di determinare l’entità del danno che l’intermediario dovrà risarcire per aver violato i propri doveri informativi, potrà farsi luogo ad una consulenza tecnica che determini l’attuale residuo valore di mercato dei titoli ancora in possesso dell’investitore.
 



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