Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32436 - pubb. 07/01/2025

Sovraindebitamento: divorziati non possono proporre la domanda congiunta ex art. 66 CCII

Tribunale Bologna, 19 Novembre 2024. Pres. Guernelli. Est. Rimondini.


Sovraindebitamento – Domanda congiunta ex art. 66 CCII – Cessazione degli effetti civili del matrimonio – Rilevanza – Inammissibilità



È inammissibile la domanda congiunta di liquidazione controllata proposta da debitori divorziati, per assenza del presupposto ex art. 66, comma 2, CCII, non facendo essi più parte del medesimo nucleo famigliare ed essendo, inoltre, carente, nel caso di specie - in cui vi sono figli adulti ed economicamente autosufficienti - anche la sopravvivenza di un rapporto famigliare ‘di fatto’ basato su una relazione di frequentazione per le esigenze di educazione e cura dei figli e di esercizio congiunto della potestà genitoriale.
Conseguentemente, non ricorrendo i presupposti per la trattazione unitaria delle domande di apertura della liquidazione controllata, va dichiarata l’incompetenza di uno dei ricorrenti risultante residente in altra circoscrizione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione vietata)



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Consulta il massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


Testo Integrale