Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32460 - pubb. 09/01/2025
La mancata esecuzione dell’investimento costituisce una evidente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede
Appello Napoli, 18 Novembre 2024. Pres. D'Ambrosio. Est. Magliulo.
Intermediari finanziari – Investimenti in titoli ed obblighi informativi – Mancata esecuzione ordine – Onere della prova – Insufficienza
Intermediari finanziari – Investimenti in titoli ed obblighi informativi – Responsabilità precontrattuale – Sussistenza
La mancata esecuzione dell’investimento costituisce una evidente violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, nonché dell’obbligo di adempimento del rapporto contrattuale sorto tra le parti, per cui la Banca era tenuta a giustificare tale violazione comprovando, in modo rigoroso e puntuale, l’impossibilità di dare attuazione all’ordine per ragioni ad essa non imputabili. Sennonché, anche a voler ritenere che l’inadeguatezza dell’operazione sia stata il motivo della mancata esecuzione dell’operazione, è evidente che il funzionario dell’istituto bancario avrebbe dovuto preventivamente informare la cliente della asserita “concentrazione” e “inadeguatezza” dell’investimento, accertandosi tempestivamente se le operazioni da esso proposte sarebbero state eseguibili o meno, e, quindi, non arrivare al punto di recarsi presso l’abitazione della cliente e procedere, poi, alla sottoscrizione dell’operazione senza prima verificarne la praticabilità. L’istituto bancario, dunque, è responsabile dell’esito negativo dell’operazione, in quanto era in condizione di evitare tale esito nel caso in cui avesse rispettato quegli obblighi informativi e di correttezza che ricadevano sull’istituto medesimo nei confronti della parte destinataria dell’offerta di investimento.
Sussiste la responsabilità della Banca appellata per aver proposto prima e tentato di far sottoscrivere poi, alla nuova cliente un prodotto finanziario che la stessa non avrebbe potuto eseguire, così ingenerando negligentemente l’affidamento erroneo sulla conclusione dell’operazione proposta e provocando la scelta della predetta di disinvestire la somma necessaria per procedere a quell’operazione. (Luca Caravella) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Luca Caravella
Testo Integrale