Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32481 - pubb. 14/01/2025
Tutela d’urgenza. Il potere di controllo del socio di S.r.l. ex. art. 2476 c.c.
Tribunale Napoli, 18 Novembre 2024. Est. Reale.
Diritto di informazione e consultazione ex. art. 2476 c.c. – Misura di coercizione indiretta ex art. 614 bis c.p.c.
L’articolo 2476, secondo comma, del Codice Civile, con riferimento alla Società a Responsabilità Limitata, attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.
La norma consente un penetrante sindacato sulla governance della società, mediante la consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, per consentire la salvaguardia degli interessi dell’ente rispetto a condotte riprovevoli degli amministratori (fumus boni iuris).
A fronte della richiesta del socio di accedere alla documentazione sociale, l’ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori, giustifica l’emissione di un provvedimento cautelare ex. art. 700 c.p.c., idoneo in luogo del giudizio di cognizione, a non vanificare il controllo ispettivo (periculum in mora).
Il diritto di controllo del socio non può essere limitato da informazioni rese nel corso di assemblea per consentire un voto consapevole, ma è espressione di tutti i diritti che derivano dallo status di socio, quali ad esempio, il diritto del socio di alienare la propria quota ovvero esercitare il diritto di recesso.
Per rendere effettiva la tutela giurisdizionale del procedimento cautelare, il socio può formulare la richiesta ex. art. 614 bis. c.p.c. La stessa può essere accolta limitatamente ai libri certamente tenuti dalla società ovvero: libro giornale, libro degli inventari, libro verbali organo amministrativo, libro verbali assemblea dei soci. (Michele Lazazzera) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Michele Lazazzera
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