Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33222 - pubb. 30/05/2025
Inerzia dell’imprenditore e revoca delle misure protettive
Tribunale Genova, 30 Maggio 2025. Est. Balba.
Composizione negoziata – Revoca delle misure protettive – Inerzia dell’imprenditore – Pregiudizio per i creditori – Condotta collaborativa – Dovere di trasparenza e tempestività
Le misure protettive ex art. 18 CCII possono essere revocate quando l’imprenditore non dimostra concrete prospettive di risanamento e permane in uno stato di inattività, aggravando la situazione debitoria e arrecando pregiudizio ai creditori; l’imprenditore che accede alla composizione negoziata ha, infatti, l’onere di collaborare con l’esperto e di attivarsi tempestivamente per individuare soluzioni praticabili di regolazione della crisi laddove la protezione offerta dall’art. 18 CCII presuppone un comportamento attivo e leale. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
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