Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33277 - pubb. 19/06/2025
Correttezza e buona fede del debitore: è sufficiente una mera clausola di stile?
Tribunale Nola, 15 Maggio 2025. Est. Paduano.
Composizione negoziata – Condotta del debitore – Onere di attivarsi con serietà
Relazione dell’esperto – Clausola di stile – Irrilevanza
L’imprenditore che accede alla composizione negoziata è tenuto ad attivarsi in modo concreto, trasparente e tempestivo, proponendo soluzioni effettive di regolazione della crisi. L’inerzia o la strumentalizzazione dell’istituto esclude la possibilità di beneficiare delle misure protettive.
La dichiarazione dell’esperto circa la correttezza e buona fede del debitore, se non supportata da un’effettiva ricostruzione delle trattative svolte e delle iniziative assunte, costituisce una mera clausola di stile, priva di valore probatorio ai fini della valutazione dei presupposti per le misure protettive. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
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