Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33536 - pubb. 09/09/2025

Compensazione di crediti derivanti da investimenti in attività di ricerca e sviluppo: distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti

Tribunale Pesaro, 03 Luglio 2025. Est. Versini.


Crediti non spettanti per investimenti in attività di ricerca e sviluppo - Onere probatorio in capo alla amministrazione finanziaria sulla esistenza dell’elemento soggettivo - Art. 10 quater comma 1 e 2 dlgs n. 74/2000: utilizzazione indebita in compensazione di crediti derivanti da attività di ricerca e sviluppo ex art. 3 d.l. n. 145/2013



Nel quadro normativo di riferimento, obiettivamente incerto e di difficile interpretazione, assume una rilevanza centrale, ai fini dell’accertamento del dolo, la distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.
L’inesistenza del credito costituisce, salvo prova contraria, un indice rivelatore della coscienza e volontà del contribuente di bilanciare i propri debiti verso l’erario con una posta creditoria artificiosamente creata, ingannando il fisco.


In presenza, invece, di deduzione di crediti non spettanti, sebbene certi nella loro esistenza ed ammontare, incombe sull’amministrazione finanziaria la prova della consapevolezza da parte del contribuente che il credito non sia utilizzabile in sede compensativa.


A fronte dell’allegazione di documentazione giustificativa della agevolazione usufruita con la descrizione del progetto e della effettività della spesa, spetta all’amministrazione finanziaria fornire la prova dell’elemento soggettivo.


In assenza degli elementi da cui poter desumere, anche in via presuntiva, che l’imputato era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che i crediti non fossero utilizzabili in sede compensativa non sussiste il reato contestato, anche alla luce del sopravvenuto art. 10 quater come 2 bis d.lgs. 74 / 2000 in tema di obiettiva incertezza in ordine alle qualità che fondano la spettanza del credito. (Arturo Pardi) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’avv. Arturo Pardi - Studio Baronciani Pardi Pesaro


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