Diritto Bancario e Finanziario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33585 - pubb. 18/09/2025

Conto corrente con apertura di credito, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e oneri in mancanza di corretta pattuizione

Appello Ancona, 01 Settembre 2025. Pres. Gianfelice. Est. Damiani.


Conto corrente con apertura di credito - Illegittimità interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto ed oneri in mancanza di corretta pattuizione - Accertamento delle somme illegittimamente trattenute ed accertate tramite C.T.U. contabile - Appello avanzata dalla Banca - Rigetto dell’appello e conferma della sentenza di primo grado appellata con la condanna della Banca al pagamento delle spese di giudizio ed al doppio del contributo unificato



In tema di rapporto di conto corrente bancario, in mancanza di espressa e corretta pattuizione degli interessi ultralegali, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese, non sono dovuti gli interessi applicati dalla Banca; la Corte di Appello di Ancona, nel confermare la decisione del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, così si è pronunciata: “Dall’esame del contratto di apertura di c/c del 1999, successivo all’entrata in vigore del TUB n. 385/1993 e che, pertanto, prescinde dall’attuazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, si evidenzia la mancanza di valide condizioni economiche, in quanto come già correttamente evidenziato dalla sentenza impugnata, non risulta specificato il tasso annuo effettivo, che rappresenta il “vero costo che il cliente sopporta per l’erogazione del credito … essendo indicato nel contratto in atto solo genericamente il tasso creditore ed il tasso debitore”, tanto da comportare la nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali invocata dalla società correntista, alla luce della corretta interpretazione dell’art. 117, co. 4 TUB, che presuppone che il tasso o le altre condizioni di un rapporto di credito siano validamente stipulate, anche quale applicazione del più generale principio di cui all’art. 1346 c.c., a tenore del quale l’oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile, non potendo a ciò supplire la previsione, come nel caso concreto, di tassi nominali non realmente indicativi dei costi da applicare e privi di qualsiasi capacità informativa sulle remunerazioni effettive che verranno applicate al conto corrente nel corso del suo svolgimento.


In merito alla determinabilità del tasso di interesse, il costante orientamento giurisprudenziale esige che il contratto indichi in modo prestabilito ed esplicito le modalità per la determinazione del tasso, come affermato dalla Corte di Cassazione che, rifacendosi alle sue precedenti decisioni n. 10657/1996 e n. 17110/2019, è tornata di recente a pronunciarsi sulla mancata espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali ex art. 1284, co. 3, c.c. e, nello specifico, sulla possibilità di determinali per relationem, purché sulla base di “elementi obiettivamente individuabili” e sempre che le parti, in tal caso, “richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale”, analoga regola valendo anche con riguardo all’obbligo di indicare il tasso di interesse previsto dall’art. 117, co. 4, TUB (cfr. Cass., ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024), invero, nel contratto controverso, neppure è presente alcun richiamo ad altri siffatti elementi prestabiliti, idonei a determinare concretamente il tasso ultralegale degli interessi.” (Emanuele Argento) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Emanuele Argento del Foro di Pescara – www.avvocatoargento.it)


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