Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33675 - pubb. 04/10/2025
Il Tribunale di Verona interviene sugli obblighi dell’OCC verso il debitore
Tribunale Verona, 25 Luglio 2025. Pres. Attanasio. Est. Lanni.
OCC - Predeterminazione dei compensi tra OCC, gestore della crisi e debitore - Superamento dei limiti ex art. 16 D.M. 202/2014 - Violazione degli obblighi verso il debitore - Sussistenza
Integra condotta grave la predeterminazione di compensi tra l’OCC, il legale che assiste il debitore e il debitore stesso, nella misura che supera complessivamente il limite massimo fissato dall’art. 16, comma 5 e art. 18 del D.M. 202/2014, in relazione all’attivo disponibile per i creditori, tanto più quando risultano percepiti acconti, prima dell’apertura della procedura, complessivamente pari a circa la metà di quanto destinato ai creditori.
Tali condotte dell’OCC, del gestore della crisi nominato e del legale che assiste al debitore, devono essere segnalate, per quanto riguarda l’OCC, al Ministero della Giustizia, quale amministrazione competente per la vigilanza sugli OCC iscritti nel relativo albo, e, per quanto riguarda i due professionisti, ai rispettivi organi di disciplina al fine di accertare eventuali violazioni deontologiche. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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