Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33758 - pubb. 22/10/2025
Sul valore di liquidazione ai fini del concordato minore liquidatorio
Tribunale Verona, 17 Agosto 2025. Est. Lanni.
Concordato Minore - Tipo liquidatorio - Nozione di attivo disponibile al momento della presentazione della domanda - Valutazione dell’alternativa liquidatoria - Inclusione dei redditi futuri - Necessità - Richiamo al valore di liquidazione
Ai fini del giudizio di ammissibilità del concordato minore liquidatorio, il criterio di cui all’art. 74, comma 2, CCII, impone che nell’attivo “disponibile al momento della presentazione della domanda” si tenga conto delle quote di reddito acquisibili in caso di liquidazione controllata, quali crediti futuri destinati alla soddisfazione dei creditori, dovendosi accertare detto attivo facendo riferimento ai beni aggredibili a vantaggio dei creditori in un’ottica concorsuale, secondo un perimetro non dissimile da quello tracciato dall’art. 87, comma 1, lett. c), CCII. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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