Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33811 - pubb. 04/11/2025
Ammissibile la prosecuzione dell’attività agricola nella liquidazione controllata
Tribunale Bolzano, 07 Ottobre 2025. Pres. Bortolotti. Est. Fleischmann.
Liquidazione Controllata – Prosecuzione dell’attività agricola – Ammissibilità – Condizioni
La prosecuzione dell’attività d’impresa è di per sé compatibile con la procedura di liquidazione controllata, poiché, nel Codice della Crisi non vi è alcun divieto in tal senso; al contrario, vi sono norme che suggeriscono che la continuità d’impresa sia possibile: da un lato, l’art. 272 co. 2 CCII, secondo periodo, rinvia all’art. 213. co. 4 CCIII, secondo cui il programma di liquidazione “indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda (…)”; dall’altro, l’art. 270 co. 2 lett. e) indica che con la sentenza di apertura della liquidazione controllata, il Tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione “salvo che non ritenga in presenza di gravi e specifiche ragioni di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi”.
Nel caso di specie, alla luce della natura agricola dell’attività svolta dalla società resistente, risulta opportuno autorizzare in questa sede i resistenti alla prosecuzione della predetta attività; infatti, è notorio che in genere l’interruzione dell’attività d’impresa agricola possa risultare pregiudizievole, anche qualora la stessa dovesse essere ripresa in un secondo momento; per quanto sino ad ora noto, non pare infatti del tutto infondato il pericolo, allegato dai resistenti, che interrompendo le attività di raccolta delle mele e delle propedeutiche operazioni (prime fra tutte quelle finalizzate alla conservazione del raccolto in caso di maltempo), si cagioni un danno non più recuperabile, anche alla luce dei contratti di vendita del raccolto dimessi.
Pertanto, ai sensi dell’art. 270 co. 2 lett. e) si autorizzano i resistenti a continuare provvisoriamente l’esercizio dell’attività agricola, utilizzando i beni dell’azienda agricola, fermo restando che le attività di carattere negoziale verranno compiute solamente previa autorizzazione scritta del Liquidatore.
Lo svolgimento dell’attività agricola viene infatti autorizzato al fine di consentire un migliore soddisfacimento dei creditori, di modo che qualora emerga che la sua continuazione non risulti vantaggiosa, la stessa andrà prontamente interrotta; come analogamente previsto dall’art. 211 co. 7 per la liquidazione giudiziale, il Tribunale potrà quindi ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento, laddove ne ravvisi l'opportunità; ciò si verificherebbe, in primo luogo, qualora dovesse risultare che la prosecuzione dell’attività d’impresa sia pregiudizievole, nonché in caso di mancanza di un’effettiva collaborazione da parte dei resistenti, i quali sono quindi chiamati a consegnare tutta la documentazione utile ai fini di un’effettiva valutazione da parte del Liquidatore e ad aggiornarla periodicamente.
Contra, Tribunale di Pordenone 12 maggio 2025, in questa Rivista, per cui “nella liquidazione controllata, la prosecuzione dell’attività imprenditoriale del debitore non può intendersi alla stregua di una continuità aziendale o di un esercizio provvisorio, avendo la procedura finalità esclusivamente liquidatoria e non essendo applicabile l’art. 211 CCII, in quanto non richiamato dall’art. 275 CCII, che nel replicare parzialmente il contenuto dell’art. 211 co. 1, volutamente omette ogni riferimento all’esercizio provvisorio”. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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