Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34395 - pubb. 05/03/2026
Concordato semplificato: natura decadenziale del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII per la presentazione della proposta
Tribunale Bologna, 19 Febbraio 2026. Pres. Liccardo. Est. Rimondini.
Concordato semplificato – Termine ex art. 25-sexies CCII – Natura decadenziale – Concordato semplificato – Domanda con riserva – Limiti temporali – Composizione negoziata e concordato semplificato – Connessione funzionale
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII per la presentazione della proposta di concordato semplificato ha natura decadenziale, in quanto funzionalmente connesso alla precedente fase della composizione negoziata.
La possibilità di presentare la domanda di concordato semplificato con riserva del deposito della proposta e del piano, introdotta dal d.lgs. n. 136/2024, non consente di superare né di prorogare il termine massimo di sessanta giorni previsto dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII.
L’accesso al concordato semplificato presuppone, infatti, una stretta connessione temporale e funzionale con la composizione negoziata, sicché il termine in questione non può essere dilatato senza alterare il rapporto tra i due strumenti.
[Un'imprenditrice individuale, titolare di un esercizio commerciale, all’esito negativo della composizione negoziata della crisi, ha chiesto l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, domandando l’assegnazione di un termine di sessanta giorni per il deposito della proposta e del piano, la concessione delle misure protettive e la nomina degli organi della procedura.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)
Massimario Ragionato della Composizione negoziata della crisi ->
Testo Integrale



