Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34494 - pubb. 21/03/2026

Reclamo avverso il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c.

Tribunale Pescara, 28 Gennaio 2026. Pres., est. Villani.


Consulenza Tecnica Preventiva ex art. 696 bis c.p.c. – Contumacia del convenuto – Reclamo avverso l’ordinanza di ammissione della CTU – Decorrenza del termine per proporre reclamo



In materia di consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c., in mancanza di alcun disposto per la posizione del contumace, occorre fare riferimento all’applicazione delle norme generali, e in particolare all’art. 292 c.p.c. che fissa per il contumace il principio generale di comunicazione tramite deposito in cancelleria, salvi i casi tassativamente previsti per i quali si impone la notificazione.


Tenuto conto di questi principi, con cui le previsioni di cui all’art. 669 terdecies c.p.c. sono del tutto compatibili, il reclamo avverso il provvedimento di ammissione della consulenza tecnica preventiva ex art. 696 bis c.p.c. è tardivo qualora proposto oltre il termine di legge decorrente dalla pronuncia del provvedimento, non dovendo lo stesso essere notificato al contumace. (Adriano Di Donato) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massima a cura dell’Avv. Adriano Di Donato


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