Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 346 - pubb. 01/07/2007
Adeguatezza dell'operazione e attualità delle informazioni acquisite dall'intermediario - Onere della prova
Tribunale Trani, 30 Maggio 2006. ..
Intermediazione finanziaria – Specifica diligenza dell’intermediario – Domanda di nullità del contratto – Onere della prova – Distribuzione tra creditore e debitore – Dimostrazione di circostanze negative
Intermediazione finanziaria – Adeguatezza dell’operazione – Profilo di rischio – Informazioni raccolte in epoca precedente – Valenza per tutte le successive operazioni – Esclusione
Intermediazione finanziarie – Norme che regolano i rapporti tra intermediario e investitore – Violazione – Nullità – Sussistenza
La regola contenuta nell’art. 23, VI° comma del TUF, secondo la quale grava sull’intermediario l’onere di provare di aver prestato la specifica diligenza richiesta nella prestazione dei servizi di investimento non opera esclusivamente nei giudizi di risarcimento del danno, ma anche in quelli diretti a far dichiarare la nullità del contratto e ciò in virtù del principio per il quale il creditore che agisca in giudizio per far valere l’inesatto adempimento del debitore deve limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale del suo diritto e rappresentare la violazione dell’obbligo di diligenza, incombendo sul debitore l’onere di provare l’avvenuto esatto adempimento dell’obbligazione. Tale principio non soffre limitazioni applicative in dipendenza della natura “di mezzo” dell’obbligazione dell’intermediario, vuoi perché attiene ad obblighi informativi prodromici alla nascita dell’obbligazione ed al conferimento dello specifico incarico, vuoi e vieppiù perché l’onere della prova della “mancanza di specifiche informazioni” richiederebbe l’impossibile dimostrazione di condizioni negative.
Le informazioni necessarie alla individuazione del profilo di rischio del
cliente che siano state acquisite in epoca precedente non possono dispiegare i
loro effetti su tutte le operazioni successive, ove appena si consideri che la
propensione al rischio soggiace a mutevoli scelte individuali dipendenti dalle
disponibilità finanziarie, dal loro modo di acquisto, dalla natura del
prodotto, dalle prospettive di investimento, dall’opportunità di impiego del
denaro a breve, medio o lungo termine in funzione di necessità contingenti o
differibili nel tempo.
La violazione dello schema normativo che disciplina la fase delle trattative e
della conclusione del contratto delineato dal legislatore con norme pubbliche
inderogabili, quali quelle che regolano i doveri di informazione
dell’intermediario finanziario, produce la nullità del contratto.
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