Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34622 - pubb. 18/04/2026
Procedimento unitario: ammissibile la misura cautelare decorso l’anno di applicazione delle misure protettive
Tribunale Forlì, 19 Marzo 2026. Est. Vacca.
Procedimento unitario – Domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi – Misure cautelari – Decorso del termine massimo ex art. 8 CCII – Richiesta di misure cautelari – Ammissibilità – Sussistenza – Condizioni
Le misure cautelari come definite dall’art. 2, co, 1, lett. q) CCII non sono assoggettate al termine di durata massimo annuale previsto dall’art. 8 CCII, pacificamente riguardante le sole delle misure protettive, vale a dire le inibitorie generalizzate di cui alla precedente lett. p).
Va risolto dunque in senso favorevole il quesito dell’ammissibilità stessa, una volta decorso il termine annuale, di misure cautelari dirette sostanzialmente ad assicurare la medesima tutela inibitoria non più fruibile con le misure protettive per superamento del termine annuale, sia nel contesto della composizione negoziata che degli strumenti di regolazione della crisi.
A fronte di chi esclude l’ammissibilità di un tale rimedio in quanto comportante un’elusione del termine annuale previsto dall’art. 8 e della stessa direttiva europea Insolvency (da ultimo cfr. Trib. Roma 19/03/2025), è preferibile infatti ammettere tale possibilità, a condizione tuttavia che le misure cautelari richieste non si traducano in una generalizzata inibitoria diretta a tutti i creditori ma abbiano natura selettiva e mirata ad alcuni creditori, così da non violare il disposto dell’art. 8 CCII, riguardante la sola sospensione generalizzata, e sempre che le misure cautelari richieste siano suffragate dalla ricorrenza dei requisiti del fumus e periculum da intendersi come sussistenza di una stretta correlazione funzionale tra le misure cautelari richieste e la finalità perseguita, così da evitare che il sacrificio imposto ai creditori risulti sproporzionato ed ingiustificato rispetto al vantaggio derivante dall’assicurare il buon esito delle trattative, se in sede di composizione negoziata, e dagli effetti della procedura di risanamento perseguita con l’attuazione della stessa, se nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi (conforme, Trib. Milano 04/07/2025 e 25/11/2025; Trib. Imperia 20/02/2024; Trib. Udine 30/04/2024; Trib. Padova 18/11/2024 e 12/09/2025; Trib. Mantova 21/02/2025). (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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