Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 347 - pubb. 01/07/2007

Violazione dei doveri informativi e nullità

Tribunale Parma, 21 Ottobre 2005. ..


Intermediazione finanziaria – Doveri informativi dell’intermediario – Violazione – Nullità – Sussistenza



Il contratto concluso in violazione dei doveri informativi dell’intermediario finanziario è nullo in quanto contrario a norme imperative di legge.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con atto di citazione notificato il 6.12.2004 XX convenivano davanti a questo Tribunale ex art. 2 d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 l'Unicredit Banca S.p.A. per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

Piaccia al Tribunale:

- in via principale, dichiarare la nullità per violazione degli artt. 21 d. lgs. n. 58/98, 26, 27, 28 e 29 del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998 dell'incarico ad acquistare obbligazioni Cirio per complessivi € 32.112,40= conferito dal ** de cuius di ** alla ROLO Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca S.p.A., e da quest'ultima eseguito il 13 dicembre 2001;

- in subordine, pronunciare l'annullamento dello stesso ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c. c., stante il conflitto d'interesse meglio specificato in premesse;

- in ogni caso, dichiarare tenuta e condannare l'Unicredit Banca S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore alla restituzione in favore di XX di quanto versato per l'acquisto delle obbligazioni Cirio per cui è causa, cioè € 32.112,40= oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo;

- in ulteriore subordine, dichiarare tenuta e condannare Unicredit Banca S.p.A. in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dal ** padre e marito ** a causa dei fatti meglio specificati in premesse. Danni tutti ammontanti a € 32.112,40= salvo quella maggiore o minore somma che risultasse in corso di causa, oltre agli interessi legali maturati dal di del dovuto al saldo.

- Sempre col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del giudizio, oltre maggiorazione 10% ex art. 15 Tar. Prof., IVA e C. P. A. come per legge.

Deducevano, in particolare, gli attori di essere eredi del signor **, il quale aveva acquistato in data 13.12.01 per complessivi € 32.112,40 mediante la Filiale di *** della Rolo Banca 1473 s.p.a., oggi Unicredit Banca S.p.A., obbligazioni Cirio emesse in Lussemburgo, ossia titoli di una società caduta in default, lo stato d'insolvenza della quale, con conseguente sua ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, era stato dichiarato dal Tribunale di Roma nell'agosto 2003.

Radicatosi il contraddittorio con la costituzione della S.p.A. convenuta mediante notifica della comparsa di risposta, questa concludeva per il rigetto della domanda attrice.

Dopo la notifica e il deposito da parte degli attori dell'istanza di fissazione di udienza, cui faceva seguito quello dell'Istituto convenuto secondo la previsione dell'art. 10 d. lgs. cit., il Giudice designato fissava l'udienza collegiale per il giorno 13.6.2005, con termine per memorie conclusionali fino a cinque giorni prima.

Alla citata udienza il Tribunale confermava il decreto del giudice relatore e, esaurita la discussione, tratteneva la causa in decisione.


Motivi


Si assume dagli attori la nullità del contratto inter partes sotto diversi profili ed in particolare per il contrasto con l'artt. 21 del d. lgs. n. 58 del 24.2.98 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) per non essere stati in-formati di diverse circostanze sintomatiche della rischiosità delle obbligazioni da loro acquistate poiché in particolare:

si trattava di titoli emessi senza rating;

mancava il prospetto informativo;

i medesimi non potevano essere collocati sul mercato, in quanto destinati ad investitori istituzionali;

gli stessi erano stati emessi da società estere;

si era al cospetto di operazioni in conflitto di interessi.


La nullità dell'acquisto in parola discende anche dalla violazione di diversi articoli del Regolamento CONSOB n. 11522 del 1998. In primis l'art. 26, comma 1, lett. a); di poi il successivo art. 27 che, al pari dell'art. 21 t. u. citato, vieta agli intermediari autorizzati di svolgere operazioni in conflitto di interessi a meno che l'investitore, dopo essere stato debitamente informato circa la natura e l'estensione dello stesso, abbia «acconsentito espressamente per iscritto alla effettuazione della operazione». Ciò infatti non si è verificato benché la banca agisse in evidente conflitto di interesse. Parimenti inosservato appare il successivo art. 28 non avendo nel caso in esame l'intermediario mai dato, come invece avrebbe dovuto, adeguate informazioni sulla natura e i rischi della operazione. Inosservato è rimasto pure il terzo comma del medesimo articolo, che impone alla banca di informare prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti finanziari (derivati e warrant) ma anche azioni ed obbligazioni da lui disposte abbiano subito una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 30%. Invero, di quanto stava accadendo non fu detto alcunché agli attori.

Lo stesso dicasi per il successivo art. 29, il quale obbliga gli intermediari a non effettuare per conto degli investitori «operazioni non adeguate» per tipologia, oggetto, frequenza o dimensioni, non essendo in realtà stata assunta alcuna informazione circa la propensione al rischio, la capacità finanziaria e gli obiettivi di investimento del **.

In ogni caso, secondo la difesa di parte attrice, «nel caso in cui il contratto inter partes non fosse nullo, lo stesso dovrebbe ritenersi annullabile per conflitto di interessi ai sensi degli artt. 1394 e 1395 c. c. Invero la Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) ha agito in nome e per conto di ** nell'acquisto delle obbligazioni in questione, nella custodia ed amministrazione delle medesime, sebbene lo stesso fosse creditore delle società Cirio ed avesse indotto le medesime alla emissione delle obbligazioni per cui è causa. Tant'è che una sua controllata ** partecipò al collocamento.

Ma vi è un'altra ragione per ritenere la ricorrenza del conflitto di interesse, causa sia di nullità che di annullamento. L'operazione è stata infatti eseguita, come ben risulta dalla conferma d'ordine, "in contropartita diretta". Trattasi in altre parole di titoli già in possesso della spa convenuta, la quale di conseguenza ha svolto, al contempo, le funzioni di intermediario e di venditore.

Infine, secondo parte attrice, "ove non fosse ravvisabile né la nullità né l'annullabilità del contratto, dovrebbe allora riconoscersi la responsabilità risarcitoria dell'istituto convenuto per avere il medesimo, omettendo di fornire ai clienti le informazioni a suo carico, comunque violato l'art. 21 d. lgs. citato ed infine spinto questi ultimi all'acquisto nonostante l'evidente conflitto di interesse. Responsabilità risarcitoria, quella in cui è caduta la Rolo Banca 1473 s.p.a. (oggi Unicredit Banca S.p.A.) disciplinata dall'art. 23 d. lgs. Da ultimo rileva la difesa dei ricorrenti che, sebbene l'operazione in esame sia stata eseguita fuori dai mercati regolamentati, non risulta nel caso in alcun modo rispettata la relativa disciplina (v. in particolare Regola-mento n. 11522 del 1998)", con la conseguenza che, ove non fossero accolte le altre domande, Unicredit Banca S.p.A. dovrebbe essere condannata al risarcimento di tutti i danni a causa delle violazioni delle menzionate disposizioni» (così gli scritti difensivi di parte attrice).

Rileva il Tribunale che gli assunti di parte attrice sono fondati (nei limiti di cui oltre) e meritano quindi adesione, evidenziandosi in proposito, e con carattere assorbente su tutte le ulteriori questioni dedotte, che non risulta che nel caso al ** (dante causa degli attori), gravando il relativo onere probatorio a carico dell'istituto convenuto, — nonostante il risparmiatore abbia provveduto a sottoscrivere la documentazione relativa all'acquisto in esame ed in particolare la lettera contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione (in data 27.12.1984), l'ordine di acquisto dei titoli in questione (in data 13.12.2001) e il documento sui rischi generali degli strumenti finanziari (peraltro sottoscritto in data 19.1.1999) e quindi molti anni prima della operazione in questione; v. relativa documentazione in atti) — sia stato sottoposto alcun documento relativo alle caratteristiche del titolo in questione o che lo stesso sia stato comunque specificatamente informato delle stesse (la parte a ciò riservata nell'ordine di acquisto non risulta affatto compilata). Ciò che avrebbe dovuto nel caso necessariamente avvenire trattandosi di titolo emesso all'estero (In Lussemburgo da «Cirio Finance Lux»), privo di «rating» e, quale corporate bond, sottoposto a rilevanti variazioni di prezzo in caso di forti oscillazioni dei mercati finanziari.

Neppure risulta nel caso alcunché in relazione alla avvenuta acquisizione delle informazioni dal cliente, per mancanza di ogni documentazione in proposito (ne è provato che l'adempimento di tale obbligo sia avvenuto in altro modo); e non è neppure provato che al cliente investitore sia stata fornita la più ampia e completa informativa richiesta dalla novella introdotta dal Regolamento CONSOB 11522/1998 il quale all'art. 28 prevede la raccolta di informazioni circa la esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, i propri obiettivi di investimento, la propensione al rischio.

Alla luce delle evidenziate circostanze deve quindi ritenersi che da parte della banca convenuta vi sia stata, nel compimento della operazione in esame, una grave e palese violazione dell'obbligo di corretta informativa, nei termini previsti dalla normativa in vigore (in particolare art. 21 TUF e art. 28 reg.), come invocata dalla difesa di parte attrice, essendosi, come detto, la banca del tutto sottratta all'obbligo di acquisizione delle informazioni dal cliente e al dovere di informare lo stesso in ordine alla tipologia e affidabilità del titolo, ponendo in essere quindi un comportamento non diligente e non rispondente al «need of protection» degli investitori non professionali.

Ciò determina, per come già ritenuto da questo Tribunale (sentenza n, 412/2005 cui si rimanda per tutte le problematiche sul punto), la nullità del contratto, trattandosi di contratto concluso in violazione del complesso delle norme costituito dal TUF e dai relativi regolamenti (con riferimento allo specifico onere di informativa a carico dell'istituto di credito), norme sicuramente di carattere imperativo siccome incidenti «in un settore contrassegnato da una elevata prevalenza dell'interesse pubblico e dalla natura pubblica e generale degli interessi dalle stesse garantiti che concernono la tutela dei risparmiatori e quella del risparmio pubblico considerato come elemento di valore della economia nazionale» (v la citata sentenza 412/2005).

La domanda proposta in via principale dagli attori va quindi accolta con conseguente dichiarazione di nullità della operazione e condanna della convenuta alla restituzione della somma impiegata per la stessa (Euro 32.112,40) oltre interessi al saggio legale dal momento dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, al saldo.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P. Q. M.


definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accoglie la domanda proposta in via principale e per l'effetto dichiara la nullità della operazione di investimento per cui è causa e condanna la convenuta alla restituzione della somma di Euro 32.112,40 oltre interessi al saggio legale dal momento dell'esborso, coincidente con la data dell'addebito in conto, al soddisfo, nonché alla rifusione, in favore degli attori, delle spese del giudizio, liquidate nella complessiva somma onnicomprensiva di Euro 1.500,00 di cui Euro 1000,00 per onorario.