Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34850 - pubb. 18/06/2026

Confermata l’ammissibilità del concordato minore liquidatorio fondato solo su finanza esterna

Tribunale Busto Arsizio, 19 Maggio 2026. Est. Tosi.


Concordato Minore – Tipo liquidatorio – Attivo derivante esclusivamente da finanza esterna – Ammissibilità



È ammissibile la proposta di concordato minore liquidatorio sorretta esclusivamente da finanza esterna. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)


[Nel caso di specie il Tribunale di Busto Arsizio ha omologato il concordato minore ricorrendo all’omologazione forzosa ex art. 80, co. 3, CCII, nel dissenso dell’Agenzia delle Entrate, in presenza di una debitoria complessivamente pari a € 1.220.000, con riparto operato con la “relative priority rule” prevedente il soddisfo del 3,8 % in favore dell’Erario, il 3,5 % per degli Enti locali e il 2% per i creditori chirografari, con apporto esclusivo di finanza esterna per € 45.000,00 versata da un familiare della ricorrente]



Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini

mancini@studiomanciniassociati.it


Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->


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