Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 34857 - pubb. 19/06/2026

Concordato semplificato: limiti temporali delle misure protettive e inammissibilità di misure cautelari sostitutive

Tribunale Isernia, 19 Maggio 2026. Est. Colaruotolo.


Concordato semplificato – Misure protettive – Durata massima – Limite annuale – Misure cautelari – Contenuto coincidente con le misure protettive – Inammissibilità



Con questa decisione, il Tribunale di Isernia ha rigettato l’istanza proposta nell’ambito di una procedura di concordato semplificato ex art. 25-sexies CCII volta ad ottenere la proroga delle misure protettive ovvero la concessione di misure cautelari aventi contenuto sostanzialmente coincidente con esse, consistenti nel divieto generalizzato di azioni esecutive e cautelari, di presentazione di domande di liquidazione giudiziale, di protesto di titoli e di rifiuto di esecuzione dei contratti pendenti.


La società ricorrente aveva già beneficiato delle misure protettive per il termine massimo complessivo di dodici mesi previsto dall’art. 8 CCII e sosteneva che, decorso tale termine, fosse comunque possibile ottenere misure cautelari atipiche ai sensi dell’art. 54 CCII, anche aventi contenuto analogo alle misure protettive.


Il Tribunale ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo unionale e interno in materia di sospensione delle azioni esecutive individuali, richiamando la Direttiva UE 2019/1023 e osservando che il limite massimo annuale delle misure protettive previsto dall’art. 8 CCII costituisce attuazione del principio eurounitario volto a garantire un equo bilanciamento tra tutela del debitore e diritti dei creditori, nel rispetto della certezza del diritto.


Secondo il Giudice, non è consentito utilizzare lo strumento cautelare per ottenere, dopo il decorso del termine massimo di durata delle misure protettive, un effetto sostanzialmente equivalente alla sospensione generalizzata delle azioni esecutive e cautelari, poiché ciò realizzerebbe un uso abusivo della tutela cautelare in contrasto con il limite temporale imposto dalla disciplina interna ed eurounitaria.


Le misure cautelari previste dall’art. 54 CCII non possono dunque trasformarsi in uno strumento sovrapponibile alle misure protettive tipiche, ma devono avere funzione complementare o integrativa, restando anch’esse soggette al limite temporale massimo previsto dall’art. 8 CCII quando producano effetti interdittivi sulle azioni individuali dei creditori. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)



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