Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 397 - pubb. 01/07/2007

Operazione inadeguata e dicitura prestanpata

Tribunale Lecce, 12 Giugno 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Operazione inadeguata – Obbligo di segnalazione – Contenuto


Intermediazione finanziaria – Risoluzione contrattuale – Effetti restitutori – Limiti



Non può ritenersi sufficiente l’informazione rilasciata dall’intermediario mediante la dicitura prestampata “non adeguata” apposta su un modulo sottoposto all’investitore all’atto dell’acquisto poiché l’ampiezza dell’espressione utilizzata non consente di formare una reale consapevolezza in ordine alla natura dell’operazione ed al rischio ad essa correlato.


La mancata osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di informazione e di valutazione imposti dal T.U.F. è senz’altro espressione di inadempimento contrattuale e, come tale, foriera dell’obbligo di risarcimento dei danni che ne sono derivati.



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