Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 402 - pubb. 01/07/2007
Informazione e inadempimento
Tribunale Firenze, 29 Maggio 2006. ..
Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi dell’intermediario – Inadempimento al contratto di mandato – Nullità dei singoli ordini di negoziazione – Esclusione
La violazione di obblighi comportamentali specifici di diligenza è inquadrabile nell’ambito della responsabilità per inadempimento, concernendo la fase la fase successiva alla stipulazione del contratto quadro, che può essere qualificato come contratto di mandato per la negoziazione di strumenti finanziari, laddove i singoli ordini di acquisto possono essere qualificati come negozi di attuazione del rapporto di mandato, non potendosi fondatamente ritenere che le violazioni delle regole comportamentali dell’operatore finanziario vadano ad incidere sul momento genetico del contratto di investimento, minandone sin dall’inizio la sua legittimità. I doveri informativi dell’intermediario costituiscono obblighi di diligenza gravanti sul mandatario adattati dal legislatore alle specificità dell’incarico in ragione degli interessi pubblici (tutela del risparmio ) e privati sottesi al rapporto. In tale ricostruzione, l’ordine di acquisto dei singoli titoli da parte del cliente non è una proposta di mandato, ma un’istruzione del mandante al mandatario per l’esecuzione del mandato, annoverabile nella categoria dei cd. negozi d’attuazione. Non appare quindi nemmeno astrattamente configurabile una nullità del singolo ordine di acquisto poiché la singola negoziazione non è un atto di autonomia dotato di una propria causa, ma un negozio di attuazione del mandato.
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