Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 405 - pubb. 01/07/2007

Doveri informativi e onere delle prova

Tribunale Palermo, 17 Febbraio 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Onere della prova del danno subito – Contenuto e ripartizione 



In tema di responsabilità risarcitoria dell’intermediario per la violazione degli obblighi stabiliti dall'art. 21 D.L.vo 58/98, va premesso che l'onere di provare di aver agito con la dovuta diligenza richiesta dall'operazione conclusa grava sul soggetto convenuto in giudizio dal cliente per i danni cagionati (art. 23 comma 4° T.U.F. che può ritenersi specificazione, in questo particolare settore, di quella desumibile dall'art. 1218 c.c.). In questo caso, l'intermediario non deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere l'obbligazione ma deve dar prova di aver agito con la specifica diligenza, da valutarsi con riguardo all'attività professionale esercitata (art. 1176 II comma c.c.). In caso di pretesa ulteriore di risarcimento del danno (come nel caso di specie), sull'investitore permane l'onere probatorio in punto di danno di nesso di causalità con la allegata violazione.



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