Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 448 - pubb. 01/07/2007

Omessa contestazione delle operazioni, effetti

Tribunale Monza, 12 Dicembre 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Mandato – Omessa contestazione delle operazioni eseguite dal mandatario – Risarcimento del danno – Effetti

Processo societario – Notifica diretta degli atti tra difensori senza ufficiale giudiziario – Nullità

Domanda di nullità e di restituzione – Prospettazione dell’inadempimento – Diversa qualificazione giuridica del fatto – Emendatio libelli – Ammissibilità



La disposizione generale sul mandato - per cui si intendono implicitamente approvate le operazioni realizzate dal mandatario e non contestate dal mandante che ne abbia avuto comunicazione - non vale ad elidere i diritti risarcitori che competono al cliente che contesti un comportamento illegittimo della banca in relazione ad una operazione di investimento, della quale non è in discussione il fatto che sia stata a suo tempo approvata, bensì che abbia prodotto conseguenze negative evitabili se l’istituto avesse tenuto una condotta conforme al precetto legislativo.

È nulla e non inesistente la notifica delle memorie tra le parti nell’ambito del processo societario senza la collaborazione dell’ufficiale giudiziario.

La parte che, dopo aver confermato la domanda di nullità dell’ordine di acquisto di prodotti finanziari, confermi la domanda di restituzione del capitale investito anche sotto il profilo dell’inadempimento pone in essere una legittima emendatio libelli attinente alla diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo della domanda.



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