Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 455 - pubb. 01/07/2007
Pubblicità ingannevole, chiarezza del contratto e conflitto di interessi
Tribunale Vercelli, 30 Novembre 2006. ..
Intermediazione
finanziaria – Pubblicità ingannevole – Obblighi di correttezza e trasparenza –
Violazione – Sussistenza
Intermediazione finanziaria – Obblighi di correttezza e trasparenza – Qualità
del documento contrattuale – Chiarezza – Necessità
Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi – Trasparenza –
Specificazione della situazione di conflitto – Necessità
Costituisce violazione delle norme di correttezza e di trasparenza di cui all’art. 21 del T.U.F., la presentazione e la pubblicizzazione di un prodotto finanziario con modalità tali da indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto.
Il dovere dell’intermediario di agire con trasparenza si specifica anche
attraverso la qualità del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre
l’utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi
necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta
negoziale responsabile.
I contratti sottoposti agli investitori per la sottoscrizione devono quindi
essere redatti con chiarezza al fine di consentire una precisa ed immediata
rilevazione della portata economica dell’operazione. La regola della
trasparenza dispiega i suoi effetti non solo sul piano contenutistico, ma anche
sulle modalità di comunicazione.
L’art. 21 del T.U.F. impone agli intermediari non solo di “ridurre al minimo il
conflitto di interessi” ma anche di assicurare ai clienti “trasparenza” nelle
situazioni di conflitto di interessi e di fornire pertanto ai clienti tutte le
informazioni relative al conflitto chiarendo loro con quali modalità il
conflitto si esplica e le relative conseguenze.
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