Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 455 - pubb. 01/07/2007

Pubblicità ingannevole, chiarezza del contratto e conflitto di interessi

Tribunale Vercelli, 30 Novembre 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Pubblicità ingannevole – Obblighi di correttezza e trasparenza – Violazione – Sussistenza


Intermediazione finanziaria – Obblighi di correttezza e trasparenza – Qualità del documento contrattuale – Chiarezza – Necessità


Intermediazione finanziaria – Conflitto di interessi – Trasparenza – Specificazione della situazione di conflitto – Necessità
 



Costituisce violazione delle norme di correttezza e di trasparenza di cui all’art. 21 del T.U.F., la presentazione e la pubblicizzazione di un prodotto finanziario con modalità tali da indurre in errore gli utenti in ordine alle effettive caratteristiche del prodotto offerto.


Il dovere dell’intermediario di agire con trasparenza si specifica anche attraverso la qualità del documento contrattuale che deve essere idoneo a porre l’utente in condizione di trarre dalla sua semplice consultazione gli elementi necessari per esprimere un consenso consapevole e, quindi, assumere una scelta negoziale responsabile.
I contratti sottoposti agli investitori per la sottoscrizione devono quindi essere redatti con chiarezza al fine di consentire una precisa ed immediata rilevazione della portata economica dell’operazione. La regola della trasparenza dispiega i suoi effetti non solo sul piano contenutistico, ma anche sulle modalità di comunicazione.


L’art. 21 del T.U.F. impone agli intermediari non solo di “ridurre al minimo il conflitto di interessi” ma anche di assicurare ai clienti “trasparenza” nelle situazioni di conflitto di interessi e di fornire pertanto ai clienti tutte le informazioni relative al conflitto chiarendo loro con quali modalità il conflitto si esplica e le relative conseguenze.



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