Diritto dei Mercati Finanziari
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 529 - pubb. 01/07/2007
Annullamento per errore e onere della prova
Tribunale Vicenza, 16 Novembre 2006. ..
Intermediazione
finanziaria – Violazione dei doveri informativi – Nullità – Mancata espressa
previsione di legge – Esclusione
Intermediazione finanziaria – Domanda di annullamento del contratto – Onere
della prova – Inversione – Esclusione
Laddove la sanzione di nullità non sia espressa dalla legge e laddove le norme comportamentali (di diligenza, correttezza, informazione etc.) abbiano un contenuto generico e siano inidonee ad individuare precise regole di comportamento cui uniformare la condotta dell’agente, il più severo rimedio civilistico non può essere applicato, in ossequio al principio di certezza del diritto e tenuto conto che la violazione della norma consente comunque di assicurare tutela al risparmiatore con sanzioni di carattere risarcitorio, con l’annullamento o risoluzione del contratto.
Non si applica al giudizio di annullamento l’art. 23 d. lgl. 58/98 previsto per
i soli giudizi di natura risarcitoria, non è quindi possibile invertire, in
favore dell’attrice, l’onere probatorio sulla sussistenza dei comportamenti
illeciti del funzionario, sulla essenzialità e rilevanza dell’errore.
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