Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 536 - pubb. 01/07/2007

Intermediari e oggetto della domanda di risarcimento

Tribunale Firenze, 23 Ottobre 2006. ..


Intermediazione finanziaria – Violazione delle norme di condotta dell’intermediario – Conseguenze – Inadempimento e risarcimento del danno – Oggetto della domanda – Gravità dell’inadempimento



A fronte delle asserita violazione delle norme di condotta dell’intermediario, all’investitore spetta il rimedio della risoluzione del contratto per inadempimento e/o del risarcimento del danno, con la precisazione che: 1. oggetto della domanda di risoluzione dovrà essere il contratto base e non l’ordine di negoziazione che ne costituisce solo un momento esecutivo; 2. la gravità dell’inadempimento andrà vagliata tenendo conto della natura degli interessi tutelati, non esclusivamente riconducibili alla sfera soggettiva del contraente investitore; 3. vertendosi in ipotesi di contratto di durata, la risoluzione travolgerà il contratto limitatamente al solo ordine negoziato in difformità agli obblighi di condotta, senza che la risoluzione si estenda agli ordini e acquisti posti in essere in forza del contratto base.



.