Diritto Penale


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7679 - pubb. 06/08/2012

Deduzione di costi o spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato e ius superveniens cui al decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16

Corte Costituzionale, 16 Luglio 2012, n. 190. Est. Gallo.


Imposte sui redditi – Redditi tassabili – Determinazione – Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato – Illegittimità costituzionale – Questione – Restituzione degli atti – Jus superveniens – Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.



Vanno restituiti gli atti ai giudici rimettenti in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’art. 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), aggiunto dal comma 8 dell’art. 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), in forza del quale: «Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti» (sollevata in riferimento agli artt. 3, 25, 27 e 97 della Costituzione). Infatti, successivamente all’ordinanza di rimessione, è intervenuto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale, all’art. 8, comma 1, ha disposto la sostituzione del comma censurato: il Legislatore, con la nuova formulazione del censurato comma 4-bis, da un lato, ha ridotto l’ambito dei componenti negativi connessi ad illeciti penali e non ammessi in deduzione nella determinazione dei redditi di cui all’art. 6, comma 1, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), limitandolo ai «costi e […] spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo» e, dall’altro, ha richiesto che, in relazione a tale delitto, «il pubblico ministero abbia esercitato l’azione penale o, comunque, […] il giudice abbia emesso il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell’articolo 424 del codice di procedura penale ovvero sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza della causa di estinzione del reato prevista dall’articolo 157 del codice penale […]». A fronte di tale ius superveniens – il quale incide direttamente sulla norma censurata ed è applicabile retroattivamente, ove più favorevole –, spetta al giudice rimettente procedere ad una nuova valutazione della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni sollevate e di conseguenza, deve essere disposta la restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda alla suddetta valutazione alla luce del nuovo quadro normativo (ex plurimis, ordinanze n. 24 del 2012, n. 326 e n. 311 del 2011). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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