Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 7859 - pubb. 01/10/2012

Concordato di gruppo con riserva, separazione delle masse e obblighi informativi

Tribunale Asti, 24 Settembre 2012. Pres., est. Donato.


Concordato preventivo - Concordato di gruppo - Previsioni di piano e proposta unitari - Separazione delle masse - Approvazione separata della proposta da parte dei creditori di ogni società - Necessità.

Domanda di concordato con riserva - Obblighi di informazione periodici - Relazione mensile sulla situazione patrimoniale finanziaria ed economica dell'impresa.



È ammissibile il cosiddetto concordato di gruppo, il quale preveda un piano unitario ed una proposta unitaria rivolta a tutti i creditori delle società del gruppo, a condizione però che la proposta preveda la separazione di ciascuna massa e l'approvazione separata  della proposta da parte dei creditori di ogni società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Con il decreto di cui al comma 8 dell'articolo 161, legge fallimentare, il tribunale può disporre che la società che si avvale della facoltà di presentare la domanda di concordato con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione, depositi con cadenza mensile una relazione avente ad oggetto l'aggiornamento della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Massimiliano Ratti


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.



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