Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1702 - pubb. 06/05/2009

Privilegio artigiano e fonti normative

Cassazione civile, sez. I, 04 Febbraio 2009, n. 2713. Est. Ragonesi.


Privilegi – Privilegio artigiano – Fondamento – Fonte normativa.



In tema di impresa artigiana, il coordinamento tra la disciplina codicistica e quella contenuta nella Legge Speciale n. 443 del 1985, deve essere realizzato ritenendo che i criteri richiesti dall'art. 2083 cod. civ., ed in genere dal codice civile, valgano per la identificazione dell'impresa artigiana nei rapporti interprivati, mentre quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla; ne consegue che l'iscrizione all'albo di un'impresa artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 5 della citata L. n. 443 del 1985, pur avendo natura costitutiva ai fini dell'ottenimento delle provvidenze regionali, non spiega alcuna influenza, "ex se", ai fini dell'applicazione dell'art. 2751 bis n. 5 codice civile dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione alla luce dei criteri fissati, in via generale, dall'art. 2083 codice civile. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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