Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2963 - pubb. 01/08/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 12 Ottobre 2009, n. 21553. Pres. Carbone. Est. Morcavallo.


Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di fine rapporto di lavoro - Di anzianità - Disciplina del trattamento di fine rapporto di cui alla legge n. 297 del 1982 - Possibilità di corrispondere maggiori somme rispetto a quelle dovute a titolo di indennità di fine rapporto - Limiti - Polizza assicurativa a garanzia del trattamento di fine rapporto dei dipendenti - Utilità economiche ulteriori - A beneficio della gestione - Corresponsione delle maggiori somme maturate a favore dei lavoratori - Esclusione



In materia di indennità di fine rapporto, la normativa di cui alla legge n. 297 del 1982 non preclude che, in generale, possano essere corrisposte, alla cessazione del rapporto, erogazioni integrative aventi natura e funzioni diverse dal trattamento di fine rapporto, purchè esse siano ricollegate al contratto di lavoro, nel quale devono trovare una giustificazione causale idonea ad escludere una disposizione derogatoria alla disciplina legale. Deve, pertanto, escludersi che siano da corrispondere ai lavoratori le maggiori somme maturate per l'effetto di una polizza assicurativa stipulata dal datore di lavoro, allorchè, in ragione della struttura della provvista e dalla modalità di erogazione degli importi, risulti che essa sia stata costituita a beneficio della gestione e delle finalità proprie del datore di lavoro, al fine di assicurare la corresponsione dell'indennità di fine rapporto ai dipendenti, e non preveda in favore di questi ultimi utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del trattamento di fine rapporto. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente Aggiunto -
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente di Sezione -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
Dott. MORCAVALLO Ulpiano - rel. Consigliere -


ha pronunciato la seguente:


SENTENZA


sul ricorso 18760-2008 proposto da:


ALONZO GIUSEPPE (LNZGPP34L15E058S), #BLATTO PIERA, CIGNA ARRIGO, LIGAS EMILIO, LOGATTO MARIANO, LORIOTTI GIORGIO, PIRASTRU ENZO, STRASSNER MARIO, RICCA CONCETTINA, quest'ultima in qualità di erede di AMELOTTI FRANCO#, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio degli avvocati ARENA GREGORIO, SASSI FRANCESCO, PASCAZI PAOLO, che li rappresentano e difendono, per procure in atti;

- ricorrenti -


contro


ENEA - ENTE NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E L'AMBIENTE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -


avverso la sentenza n. 807/2007 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 06/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/09/2009 dal Consigliere Dott. MORCAVALLO ULPIANO;
uditi gli avvocati PASCAZI Paolo, D'AVANZO Gabriella dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo per giudicato implicito in base alla decisione di primo grado assorbito il secondo.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


1. - Con sentenza del 5 agosto 2005 il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice del lavoro, respingeva le domande proposte dai ricorrenti Pagliai Virgilio, #Giuseppe Alonzo, Piera Blatto, Sergio Busi, Arrigo Cigna, Roberto Giacomelli, Franco Giussani, Matilde Gremmo, Arnoldo Hall, Emilio Ligas, Mariano Logatto, Giorgio Loriotti, Luigi Olivero, Enzo Pirastru, Celsa Polari, Roberto Quadri, Concettina Ricca e altri eredi di Franco Amelotti, Eligio Riva, Luigi Sberzè e Mario Strassner#, intese ad ottenere la condanna dell'Ente per le nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) alla corresponsione, in aggiunta al trattamento di fine rapporto, delle maggiori somme maturate per effetto della polizza assicurativa stipulata dall'Ente con l'Istituto Nazionale di Assicurazioni (INA) il 1 gennaio 1983, che, secondo i ricorrenti, garantiva, in aggiunta al valore di riscatto dei premi versati per il t.f.r., l'adeguamento dei relativi importi in funzione dell'indice del costo della vita e un'ulteriore integrazione in funzione degli investimenti mobiliari operati dall'istituto assicurativo.
1.1. - In particolare, il Tribunale riteneva la propria giurisdizione, disattendendo la relativa eccezione dell'ENEA, sia per i dipendenti cessati dal servizio dopo il 30 giugno 1998, sia per quelli il cui rapporto era cessato in data anteriore, richiamando, per i primi, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63 ss. e, per i secondi, la natura extracontrattuale dell'azione proposta; ma riteneva infondata, nel merito, la pretesa dei ricorrenti di ottenere importi maggiori rispetto a quelli liquidati dall'Ente.
2. - Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Torino, che, con sentenza del 6 luglio 2007, dichiarava la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, così come eccepita dall'ENEA anche in sede di costituzione in appello, per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore al 30 giugno 1998, mentre confermava per gli altri dipendenti la decisione di rigetto della domanda.
2.1. - Quanto alla giurisdizione, la Corte d'appello rilevava che il comportamento asseritamente lesivo dell'Ente era venuto meno, in maniera definitiva, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, allorché non erano state erogate somme aggiuntive oltre all'indennità di fine rapporto, sì che per i dipendenti per i quali la cessazione era intervenuta in data anteriore al 30 giugno 1998 si configurava la giurisdizione del giudice amministrativo alla stregua della disciplina transitoria dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001; ne' poteva rilevare, d'altronde, la qualificazione della domanda come azione di risarcimento, che per le controversie devolute alla sua giurisdizione il giudice amministrativo, ai sensi della L. n. 205 del 2000, art. 35, dispone anche con riguardo al risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla pubblica amministrazione. 2.2. - Nel merito, la Corte territoriale escludeva il diritto alle maggiori somme in base all'esame della convenzione assicurativa stipulata dall'ENEA, osservando, in particolare:
a) che la convenzione, pure definendo i dipendenti come beneficiari delle prestazioni, escludeva ogni rapporto diretto fra i medesimi e l'Istituto di assicurazione, tanto che l'art. 14 stabiliva espressamente che la liquidazione delle prestazioni avvenisse per il tramite dell'Ente;
b) che, al di là del significato non univoco delle clausole, doveva darsi rilievo alla comune volontà delle parti, che, in particolare, era stata esplicitata all'art. 1 e all'art. 6 della polizza, ove si prevedeva che attraverso le indicate polizze assicurative l'ENEA intendeva costituirsi le disponibilità economiche occorrenti per far fronte al trattamento di fine rapporto di lavoro dovuto ai dipendenti, ai sensi della L. n. 297 del 1982;
c) che, in base alla disciplina dettata da quest'ultima legge, applicabile nella specie in quanto richiamata dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro (a sua volta operante a seguito dell'abrogazione, per effetto del D.P.C.M. 24 febbraio 1994, art. 4, del D.M. 16 novembre 1992 contenente la disciplina del nuovo trattamento di fine servizio), non era ammissibile per l'autonomia privata la conservazione o l'introduzione di trattamenti di fine rapporto diretti a duplicare o integrare il trattamento legale;
d) che, infine, come anche ritenuto dal Consiglio di Stato in analoghe controversie, la convenzione assicurativa stipulata dall'ENEA si configurava in parte come contratto a favore di terzi onde assicurare ai dipendenti le somme dovute per legge a titolo di t.f.r. e in parte come contratto funzionale all'interesse proprio dell'Ente a perseguire, mediante gli utili economici in caso di maturazione di un plusvalore degli investimenti rispetto alle somme versate come premi, una gestione efficiente e remunerativa del proprio patrimonio.
3. - Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione, articolato in otto motivi, Alonzo Giuseppe, #Piera Blatto, Arrigo Cigna, Emilio Ligas, Mariano Logatto, Giorgio Loriotti, Enzo Pirastru, Concettina Ricca, quale erede di Franco Amelotti, e Mario Strassner#.
3.1. - L'ENEA resiste con controricorso.
3.2. - Le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..


MOTIVI DELLA DECISIONE


1. - Occorre premettere che la Corte di merito, così come risulta dalla sentenza impugnata, ha declinato la giurisdizione per i dipendenti cessati dal servizio in data anteriore al 30 giugno 1998 mentre ha confermato, per gli altri, la decisione di primo grado di rigetto nel merito. Ciò posto, il primo e il secondo motivo di ricorso riguardano i dipendenti Blatto, #Cigna, Ligas, Logatto, Pirastru, Ricca e Strassner#, per i quali la declaratoria di carenza di giurisdizione ha comportato l'assorbimento delle censure proposte in appello riguardo al merito della loro pretesa, mentre i restanti motivi riguardano i dipendenti Alonzo e Loriotti, per i quali invece la Corte territoriale ha pronunciato nel merito. 1.1. - Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli artT. 436 e 329 c.p.c. deducendosi la formazione del giudicato interno sulla questione di giurisdizione in mancanza di proposizione di appello incidentale sul punto.
1.2. - Con il secondo motivo, in subordine al primo, si denuncia violazione della disciplina del riparto di giurisdizione, dettata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendosi che comunque la controversia fosse devoluta al giudice ordinario a prescindere dalla data di cessazione del rapporto, in considerazione della natura extracontrattuale dell'azione proposta.
1.3. - Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 1362 c.c., sostenendosi che i giudici di merito nell'interpretare la convenzione assicurativa stipulata dall'ente in favore dei dipendenti avrebbero dovuto fermarsi alla esegesi letterale, in base al principio di preminenza del criterio letterale e di sussidiarietà degli altri criteri ermeneutici, atteso che le varie clausole della convenzione configuravano in modo chiaro e univoco il diritto dei dipendenti ad ottenere le somme aggiuntive da loro reclamate in giudizio; e, d'altra parte, nel ricorso al criterio sussidiario della comune volontà delle parti i medesimi giudici avevano male interpretato le clausole 1 e 14 della convenzione, che, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata, non escludevano affatto un intento negoziale volto a limitare quanto concordato fra l'ente e l'istituto di assicurazioni in favore dei dipendenti. 1.4. - Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. lamentandosi che i giudici di merito abbiano erroneamente qualificato la domanda come intesa ad ottenere una integrazione del trattamento di fine rapporto, mentre in realtà i ricorrenti avevano richiesto, in via extracontrattuale, il risarcimento del danno derivante dalla mancata capitalizzazione degli accantonamenti concordati mediante la polizza assicurativa stipulata a loro favore.
1.5. - Con il quinto motivo si sostiene l'erroneità dell'argomento della sentenza impugnata fondato sull'incompatibilità dell'aggiunta domandata in giudizio con le prescrizioni della L. n. 297 del 1982 e si sostiene che in realtà il divieto di trattamenti migliorativi del t.f.r. previsto in tale legge non esclude l'ammissibilità di contratti di capitalizzazione in favore dei dipendenti, del tutto svincolati dal trattamento di fine rapporto.
1.6. - Il sesto motivo denuncia violazione dell'art. 1411 c.c. lamentandosi che la decisione impugnata abbia finito per escludere alcuni benefici previsti dal contratto, in violazione dei principi generali in materia di contratti a favore di terzi.
1.7. - Con il settimo motivo si lamenta la mancata ammissione, o comunque la mancata acquisizione d'ufficio, dei certificati individuali e del modulo INA di liquidazione, dai quali poteva risultare ancor più chiaramente la previsione contrattuale di somme ulteriori da versare ai dipendenti in aggiunta al t.f.r.. 1.8. - L'ottavo motivo denuncia vizio di motivazione lamentandosi che la Corte territoriale si sia limitata all'esame di alcune clausole della convenzione per desumere la non chiarezza del dato letterale, senza esaminare le altre clausole, ne' altri fatti e documenti che avrebbero dimostrato il contrario.
2. - Il primo motivo di ricorso è fondato in virtù del principio recentemente enunciato da queste Sezioni unite, secondo cui la parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato interno sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione (cfr. Cass., sez. un., n. 25246 del 2008, ord.). Nella specie, infatti, come risulta dalla sentenza qui impugnata, l'ENEA nel costituirsi in appello si era limitato a depositare la memoria responsiva, contenente la riproposizione dell'eccezione di difetto di giurisdizione, senza invece notificare l'appello incidentale idoneo a impugnare il rigetto della medesima eccezione già proposta dinanzi al giudice di primo grado.
2.1. - Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo relativo al merito della questione di giurisdizione.
3. - I restanti motivi, riguardanti i ricorrenti Alonzo e Loriotti, devono essere esaminati congiuntamente, essendo diretti, in stretta connessione, a denunciare la asserita erroneità delle conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla interpretazione della convenzione assicurativa.
Tali motivi si rivelano non fondati.
3.1. - I giudici d'appello hanno accertato, mediante l'interpretazione delle relative clausole, che la convenzione assicurativa stipulata dall'ente datore di lavoro trovava la sua giustificazione causale esclusivamente nel rapporto lavorativo, dovendosi escludere, per mancanza di causa, che il favor garantito ai dipendenti si estendesse ad una sorta di capitalizzazione, autonoma rispetto al rapporto di lavoro e tuttavia corrisposta direttamente dall'ENEA. D'altra parte, i medesimi giudici hanno anche precisato come la previsione di eventuali utili economici derivanti dalla convenzione assicurativa fosse funzionale all'interesse proprio dell'ente pubblico e, in particolare, alla gestione del suo patrimonio, sì che non poteva configurarsi alcuno spazio per ulteriori vantaggi per i dipendenti, oltre a quello della garanzia del trattamento di fine rapporto, i quali, così come ipotizzati dai ricorrenti, avrebbero finito per configurarsi come un'indebita e anche illegittima integrazione del trattamento di fine rapporto. 3.2. - Alla stregua di tale puntuale accertamento, deve ritenersi che la domanda sia stata esattamente qualificata e valutata e va quindi escluso che la sentenza impugnata sia incorsa nella violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, così come denunciano i ricorrenti assumendo che l'erronea identificazione del petitum avrebbe finito per condizionare, nell'impianto della sentenza, l'intero procedimento di interpretazione della convenzione;
ma, d'altra parte, il medesimo accertamento esclude altresì ogni violazione o falsa applicazione della L. n. 297 del 1982 e della disciplina del t.f.r. in essa contenuta, che la mancanza di giustificazione delle somme aggiuntive domandate dai ricorrenti comporta in maniera del tutto coerente, nel ragionamento dei giudici d'appello, la configurazione delle medesime come illegittima integrazione, o duplicazione, del t.f.r., trattandosi di somme che non troverebbero alcun altro titolo all'interno del rapporto di lavoro e non potendosi configurare, d'altra parte, un diretto rapporto contrattuale fra i dipendenti e la compagnia di assicurazione.
3.3. - Mette conto rilevare, al riguardo, che secondo le previsioni della citata legge n. 297 del 1982 non sono impedite, in generale, indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzioni diverse da quelle dell'indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate, poiché, in effetti, il legislatore ha inteso precisare che gli aspetti inderogabili della disciplina sono attinenti solo al titolo del trattamento di fine rapporto, sussistendo la possibilità, per il datore di lavoro, di corrispondere al lavoratore, in occasione della cessazione del rapporto, erogazioni aggiuntive, a titolo diverso e distinto da quello del detto trattamento, rispetto al quale si collocano a latere.
Tuttavia, la previsione di tali somme si ricollega pur sempre al contratto di lavoro, nel quale deve trovare una giustificazione causale che sia idonea ad escludere una disposizione derogatoria della disciplina legale. A questa ipotesi si riconducono, per esempio, le previsioni contrattuali di mensilità aggiuntive al momento della cessazione del rapporto, riguardanti l'incentivazione all'esodo anticipato del lavoratore a tutela anche di un interesse del datore di lavoro e idonee, pertanto, a configurare un emolumento concettualmente distinto dal trattamento di fine rapporto. Sennonché, nella specie, l'interpretazione del giudice di merito, condotta alla luce della comune volontà delle parti risultante dalle clausole della richiamata convenzione, ha escluso che somme aggiuntive possano trovare causa nel rapporto di lavoro, in riferimento ad incentivazioni all'esodo, ovvero ad altre causali, ed ha invece ricollegato il frutto dell'investimento alla gestione e alle finalità proprie dell'ente, così identificando con precisione la natura e la funzione della polizza stipulata con l'INA. Non s'è trattato, in conclusione, di ricondurre nell'area del trattamento di fine rapporto emolumenti di dubbia natura, ma, piuttosto, di escludere in maniera specifica, anche in ragione della struttura della provvista e delle modalità di erogazione degli importi derivanti dalla polizza, che la previsione di utilità economiche ulteriori rispetto alle somme a garanzia del t.f.r. fosse diretta ai dipendenti.
3.4. - Non potrebbe configurarsi, infine, nella conclusione ermeneutica del giudice di merito, una violazione dell'art. 1411 c.c. così come ipotizzano i ricorrenti. Ed infatti, una volta escluso che i benefici ulteriori siano effettivamente previsti nella convenzione assicurativa, non si verifica alcuna alterazione causale del contratto a favore di terzi, che mantiene la sua funzione di arrecare ai terzi tutti i vantaggi previsti dalle parti, consistenti in via esclusiva nella garanzia del trattamento di fine rapporto. 3.5. - Parimenti infondate sono le censure riguardanti il procedimento esegetico e l'iter argomentativo su cui si fonda il predetto accertamento.
I ricorrenti imputano alla sentenza impugnata di avere trascurato il primario criterio letterale, prescritto dall'art. 1362 c.c. in base all'affermazione, a loro dire apodittica, e comunque erronea, della non chiarezza delle clausole, e, in ogni caso, di avere configurato un intento negoziale ben diverso da quello effettivamente risultante dalle clausole esaminate.
La critica, però, si rivela inammissibile sotto più profili. 3.6. - Da un lato, non risulta adempiuto l'onere di integrale trascrizione delle clausole, imposto ai ricorrenti alla stregua del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 8080 del 2002; n. 3737 del 2001), non potendo valere, a tali fini, ne' il mero riferimento al testo della convenzione allegato agli atti, ne' la riproduzione parziale di talune clausole, così come operata dai ricorrenti, che l'omessa trascrizione integrale non consente alla Corte di valutare la correttezza dell'interpretazione adottata dal giudice del merito alla stregua delle censure sollevate dalle parti; e, mette conto osservare, l'omissione riguarda, nella specie, non solo le clausole asseritamente pretermesse dai giudici di merito (delle quali vengono trascritti solo alcuni brani o singole parole), ma anche quelle prevalentemente utilizzate dai medesimi giudici ai fini della individuazione della comune volontà delle parti; ne', d'altronde, una maggiore specificità si rinviene nelle censure relative al mancato esame di altre clausole, o di altri fatti e documenti, prive di ogni indicazione, mentre la doglianza relativa alla mancata acquisizione di taluni documenti (certificati individuali, modelli INA di liquidazione), oltre che a riferirsi a documenti che le parti avrebbero potuto certamente acquisire e produrre in giudizio, manca di decisività atteso che la sentenza impugnata, nell'escludere un rapporto negoziale diretto fra i dipendenti e l'INA, e nel riferirsi comunque al tenore letterale dei certificati individuali, ha attribuito valore determinante alla esplicita previsione della convenzione (art. 14) in ordine alla esclusiva legittimazione dell'ENEA nella liquidazione delle prestazioni.
3.7. - D'altronde, le osservazioni critiche svolte in ricorso sono indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato interpretativo delle clausole contrattuali, considerato preferibile a quello accolto nella sentenza censurata. Ma una prospettazione siffatta, oltre a riferirsi a clausole riportate solo in maniera parziale e all'interno di diverse argomentazioni, è comunque inammissibile alla stregua della funzione del giudizio di legittimità, limitata, in materia di interpretazione del contratto di diritto privato, al controllo della motivazione e alla verifica dell'impiego corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal ricorrente.
3.8. - Infine, la prospettazione di una diversa ricostruzione storica della convenzione assicurativa, operata dai ricorrenti con riferimento ad una pretesa finalità di risparmio in favore dei dipendenti, non potrebbe comportare - alla luce delle considerazioni sopra premesse - un diretto esame del diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal giudice di merito con riguardo alla natura e alla funzione del negozio; ne' la mancata considerazione di un tale intento specifico di risparmio, prospettato in questa sede, che avrebbe determinato l'ente datore di lavoro alla stipulazione della convenzione INA, potrebbe risolversi nel vizio qui denunciato, atteso che la comune volontà delle parti deve essere desunta in funzione di ciò che nelle clausole del contratto esaminato appare obiettivamente voluto in relazione ad un determinato istituto, sì da risolversi ogni eventuale dubbio nell'unità di intento che si può desumere obiettivamente dalla formula contrattuale, allorquando risulti che su di essa si volle formato il consenso.
3.9. - In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente ai ricorrenti cessati dal servizio in data anteriore al 30 giugno 1998, per i quali la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla stessa Corte d'appello di Torino (in diversa composizione, ex art. 383 c.p.c., essendo la cassazione riferita alla violazione del giudicato, e non alla questione di giurisdizione), perché proceda all'esame dell'appello nel merito; il medesimo ricorso va invece respinto per gli altri dipendenti.
3.10. - Nel provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., commi 1 e 3, la Corte reputa opportuna la compensazione delle stesse fra tutte le parti, in considerazione, da un lato, del formarsi recente della giurisprudenza relativa all'onere di proporre appello incidentale, in relazione al rigetto della relativa eccezione proposta in primo grado, e, dall'altro, della natura della controversia e della oggettiva difficoltà delle questioni trattate.


P.Q.M.


La Corte, a sezioni unite, accoglie il ricorso limitatamente ai ricorrenti Blatto Piera, #Cigna Arrigo, Ligas Emilio, Logatto Mariano, Pirastru Enzo, Ricca Concettina, Strassner Mario# e lo rigetta per gli altri; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai primi, e rinvia alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione. Compensa fra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2009