Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32567 - pubb. 29/01/2025

Fallimento di società cancellata da registro imprese, dies ad quem del termine annuale ex art. 10 l.f.

Cassazione civile, sez. I, 14 Gennaio 2025, n. 930. Pres. Cristiano. Est. Crolla.


Fallimento - Cancellazione dal registro delle imprese - Termine - Computo - Pubblicazione della sentenza di fallimento



Con al decisione in rassegna, la Cassazione ricorda che “… il termine annuale, entro il quale l'imprenditore, individuale o collettivo (società), che abbia cessato la sua attività commerciale può essere dichiarato fallito ai sensi della l.fall., art. 10, decorre dall'iscrizione della sua cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività d'impresa viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, senza possibilità per l'imprenditore medesimo di dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività (cfr., fra molte, Cass. nn. 17377/2020, 5520/2017, 24549/2016, 8092/2016), a nulla, ovviamente, rilevando nei confronti dei terzi il diverso momento in cui la relativa domanda di cancellazione sia stata presentata presso il registro delle imprese (cfr.: Cass. n. 10105 /2014, 24549 /016, cit.), dal momento che il secondo comma dell'art. 10 l. fall. fa salva solo per il creditore o per il pubblico ministero la facoltà di dimostrare il momento, successivo alla cancellazione, della effettiva cessazione dell'attività commerciale da cui decorre il termine annuale in discorso (cfr. Cass. 32659/2021).”


[Nel caso di specie, afferma la Corte, “… la lettera della disposizione di cui al 1° comma dell'art. 10 «gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti ...», non lascia … dubbi sul fatto che il dies ad quem vada individuato nella data della pubblicazione della sentenza di fallimento (cfr. Cass. 8932/2013) e non in quella della sua iscrizione nel registro delle imprese.”] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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