Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33768 - pubb. 25/10/2025

La Cassazione estende ai rapporti da unione civile i criteri consolidati in tema di assegno divorzile

Cassazione civile, sez. I, 17 Settembre 2025, n. 25495. Pres. Giusti.


Assegno divorzile – Unione civile – Funzione assistenziale – Requisiti


Assegno divorzile – Unione civile – Funzione compensativa – Requisiti


Assegno divorzile – Unione civile – Disparità economica – Non sufficiente


Assegno divorzile – Perdita di chance – Rilevanza limitata


Unione civile – Applicazione dei criteri dell’assegno divorzile – Estensione ai rapporti anteriori



In questa interessante decisione, la Corte di cassazione enuncia un principio di diritto che estende ai rapporti da unione civile i criteri consolidati in tema di assegno divorzile, specificando che la funzione assistenziale può, da sola, giustificare l’assegno, ma con parametri limitati ai bisogni essenziali, mentre la funzione compensativa – che assorbe quella assistenziale – richiede un contributo effettivo alla vita familiare o al patrimonio dell’altro partner.


Nell’ambito dell’unione civile, la funzione assistenziale dell’assegno divorzile va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti a una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo; detta funzione, da sola, può giustificare l’attribuzione di un assegno, parametrato non al tenore di vita, ma alle esigenze esistenziali dell’avente diritto.


La funzione compensativa dell’assegno divorzile può giustificare l’attribuzione di un assegno in misura superiore, e assorbe quella assistenziale, ove risulti che lo squilibrio economico tra le parti sia dipeso dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, funzionale al contributo alla formazione del patrimonio comune o dell’altra parte.


La sola disparità economica tra le parti non è sufficiente a fondare il riconoscimento dell’assegno divorzile nell’ambito dell’unione civile, ove non sia accertata l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e, in caso di richiesta con funzione compensativa, l’effettivo apporto fornito alla vita familiare e al patrimonio dell’altra parte.


La perdita di chance lavorativa può costituire indice di sacrificio, ma non è di per sé sufficiente a fondare il riconoscimento dell’assegno divorzile; occorre verificare se tale sacrificio abbia inciso sull’autonomia economica del richiedente e se sia stato funzionale alla vita familiare.


In caso di scioglimento dell’unione civile, la durata del rapporto ai fini della valutazione dell’assegno divorzile si estende anche alla convivenza di fatto che abbia preceduto la formalizzazione, ancorché anteriore all’entrata in vigore della legge n. 76 del 2016, dovendosi valorizzare la continuità del legame e l’apporto dato nella vita comune.


Questo il principio di diritto enunciato dalla decisione:
“Nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo- compensativa. Mentre la prima va individuata nella inadeguatezza di mezzi sufficienti ad una vita autonoma e dignitosa e nella impossibilità di procurarseli malgrado ogni diligente sforzo, la seconda ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipenda dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Con la precisazione che la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.” (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)




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