Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 32961 - pubb. 12/04/2025

Improcedibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. per contumacia del resistente

Tribunale Palermo, 28 Marzo 2025. Pres. Terramagra.


Accertamento tecnico preventivo – Art. 696 bis c.p.c. – Finalità conciliativa – Contumacia del resistente – Impossibilità di esperire la conciliazione – Improcedibilità



La consulenza tecnica preventiva di cui all'art. 696 bis c.p.c. è uno strumento alternativo di risoluzione della controversia a scopo deflattivo del contenzioso civile e con fini, dunque, espressamente e primariamente conciliativi più che di cautela.


È prevalente in giurisprudenza l’orientamento interpretativo secondo il quale l’istituto conciliativo ex art. 696 bis c.p.c. appare di assai dubbia procedibilità se la parte resistente, ritualmente resa edotta del ricorso introduttivo e del provvedimento giudiziale di fissazione dell’udienza rimane contumace.


Invero, le parti, con la costituzione nel procedimento de quo, manifestano un assenso implicito all’esperibilità delle operazioni peritali, riservandosi all’esito di manifestare la propria disponibilità o meno all’accordo transattivo; mancando ab origine uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento della fattispecie normativa, non si vede come possa procedersi ugualmente all’assunzione della CTU, dal momento che la partecipazione al procedimento del resistente è requisito essenziale affinché il consulente possa tentare di conciliare le parti e realizzare le finalità per le quali l’istituto è stato concepito: a) funzione deflattiva del contenzioso e conciliativa; b) in via subordinata, funzione d’istruzione preventiva, dato che l’esito della relazione peritale (in caso di mancata conciliazione) può essere utilizzabile nel successivo giudizio di merito. (Daniele Mosca) (riproduzione riservata)



Segnalazione e massime a cura dell’Avv. Daniele Mosca


Testo Integrale