Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33258 - pubb. 17/06/2025

Correttezza e buona fede: l’attestazione formale comporta l’inammissibilità del concordato semplificato

Tribunale Bologna, 18 Marzo 2025. Pres., est. Atzori.


Concordato semplificato – Composizione negoziata – Inammissibilità per mancata effettiva trattativa – Clausola di stile nella relazione dell’esperto – Esclusione della buona fede del debitore



La relazione finale dell’esperto prevista dall’art. 17, comma 8, CCII deve contenere una compiuta ricostruzione delle trattative svolte, delle proposte formulate ai creditori, delle interlocuzioni avvenute e delle cause del loro esito negativo. Non è sufficiente un’attestazione meramente formale di correttezza e buona fede del debitore priva di riscontro concreto nella documentazione e nei fatti esposti. La mancata effettiva attivazione delle trattative e la carenza della relazione finale dell’esperto integrano un difetto dei presupposti di ammissibilità del concordato semplificato, con conseguente rigetto dell’istanza ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 3, CCII. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)



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