Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33260 - pubb. 17/06/2025
Il diritto riconosciuto al mandante dagli artt. 1706 e 1707 c.c. consiste in un diritto reale di rivendica?
Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 2025, n. 13098. Pres. Terrusi. Est. Zuliani.
Prededuzione – Mandato – Esclusione in assenza di specifica disposizione di legge
Mandato – Diritti del mandante – Natura reale e non obbligatoria – Inapplicabilità dell’art. 111 l. fall.
Rivendica – Denaro – Ammissibilità solo in caso di separazione materiale – Esclusione per somme incassate dal mandatario
Non è suscettibile di ammissione in prededuzione, ai sensi dell’art. 111, comma 2, l. fall., il credito vantato dal mandante verso il mandatario inadempiente, fondato sulla violazione dell’obbligo di riversamento delle somme riscosse per conto del primo, in quanto le disposizioni sul mandato (artt. 1706 e 1707 c.c.) non contengono una “specifica disposizione di legge” attributiva del rango prededucibile.
Il diritto riconosciuto al mandante dagli artt. 1706 e 1707 c.c. non consiste in un credito, bensì in un diritto reale di rivendica di cose mobili acquisite dal mandatario in nome proprio, sicché non integra un credito concorsuale suscettibile di ammissione in prededuzione.
L’orientamento giurisprudenziale che ammette la rivendica del denaro in sede concorsuale presuppone l’esistenza di una separazione materiale del denaro oggetto di custodia; non è applicabile al caso di somme riscosse dal mandatario e non riversate, in assenza di prova della separazione fisica del denaro. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione del Dott. A. P.
Testo Integrale