Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33263 - pubb. 17/06/2025
Composizione negoziata: inadeguatezza informativa della relazione dell’esperto
Tribunale Milano, 29 Aprile 2025. Pres., est. De Simone.
Composizione negoziata – Proroga delle misure protettive – Presupposti – Fumus boni iuris e periculum in mora
Composizione negoziata – Relazione dell’esperto – Inadeguatezza informativa – Inidoneità ai fini cautelari
Misure protettive – Finalità – Incompatibilità con uso dilatorio
La proroga delle misure protettive previste dall’art. 6 CCII può essere concessa solo in presenza di effettive trattative in corso e in presenza di un rischio concreto e attuale per la prosecuzione dell’attività, non potendo essere fondata su una generica prospettiva di risanamento o su mere dichiarazioni dell’esperto.
La relazione dell’esperto che si limita a escludere condotte in mala fede o scorrettezza da parte dell’imprenditore, senza documentare trattative effettive o soluzioni prospettiche, non è idonea a integrare il fumus necessario per l’ammissione o la proroga delle misure protettive.
Le misure protettive previste nel contesto della composizione negoziata non possono essere utilizzate per finalità meramente dilatorie, ma devono essere sorrette da un concreto percorso di interlocuzione con i creditori, volto alla ricerca di una regolazione della crisi. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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