Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33264 - pubb. 17/06/2025
Procedura del consumatore e onere della prova sulla malafede del debitore
Tribunale Rimini, 01 Febbraio 2025. Est. Corvetta.
Ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 CCII – Malafede o frode del debitore in sede di dichiarazioni all’ente finanziatore – Onere della prova – Ente finanziatore – Sussistenza
La condotta del debitore-consumatore rappresentata dalla mancata dichiarazione circa l’esistenza di pregressi finanziamenti, è priva di valenza causale circa l’evento costituito dall’erogazione dei due finanziamenti; infatti, in prospettiva generale, deve ritenersi che spetti al creditore che affermi la sussistenza della “mala fede” o della “frode” fornire prova, eventualmente mediante elementi indiziari, non solo di fatti idonei ad essere in tal modo qualificati, ma anche dell’efficacia causale degli stessi in relazione alla formazione dell’indebitamento, come si desume chiaramente dalla formulazione letterale dell’art. 69 CCI, il quale prevede come condizione ostativa all’omologa la circostanza che il debitore abbia “determinato” la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
mancini@studiomanciniassociati.it
Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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