Diritto Civile
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33266 - pubb. 18/06/2025
Concordato preventivo e interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria previsto dall'art. 1957 c.c.
Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2025, n. 8733. Pres. Abete. Est. Dongiacomo.
CONCORDATO PREVENTIVO - Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Istanza giudiziale del creditore - Necessità - Ammissione del debitore al concordato e inserimento del credito nell'elenco ex art. 161, comma 2, l.fall. - Equipollenza - Esclusione
In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna. (massima ufficiale)
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