Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33268 - pubb. 18/06/2025
Concordato fallimentare: chiusura della procedura quando il concordato non è ancora stato eseguito
Cassazione civile, sez. I, 19 Maggio 2025, n. 13337. Pres. Abete. Est. Amatore.
Fallimento – Concordato fallimentare – Chiusura della procedura – Presupposti
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, l.fall., nella fattispecie del concordato fallimentare, la chiusura del fallimento può essere disposta una volta intervenuta la definitività del decreto di omologazione e approvato il conto della gestione del curatore, senza necessità che sia già intervenuta l’integrale esecuzione del piano concordatario, potendo le attività esecutive previste dal piano essere svolte anche successivamente, sotto la vigilanza degli organi della procedura, che conservano legittimazione anche processuale per le attività inerenti all’esecuzione del concordato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
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