Diritto Societario e Registro Imprese
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33274 - pubb. 19/06/2025
Associazioni di mutuo soccorso e responsabilità illimitata dell'unico socio sopravvenuto
Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2025, n. 9893. Pres. Giusti. Est. Tricomi.
ASSOCIAZIONI DI MUTUO SOCCORSO - RESPONSABILITÀ DI CHI AGISCE PER L'ASSOCIAZIONE - Art. 2362 c.c. nel testo anteriore al d.lgs. n. 6 del 2003 - Responsabilità illimitata dell'unico socio sopravvenuto - Estensione del principio alle fondazioni - Esclusione - Ragioni
L'art. 2362 c.c., nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2003, anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6 del 2003, laddove prevedeva che, "in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente", è una norma eccezionale, che deroga al principio della responsabilità esclusiva dell'ente, e come tale non è suscettibile di applicazione analogica, dovendo pertanto escludersi che essa sia applicabile alle fondazioni per le quali non vi è un vincolo di plurisoggettività dei fondatori, potendo essere costituite anche da un solo fondatore, a differenza che per le società, per le quali, nella disciplina "ratione temporis" vigente, non vi era la possibilità di costituzione per atto unilaterale, essendo nulla la società costituita in mancanza originaria della pluralità dei soci. (massima ufficiale)
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