Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33280 - pubb. 20/06/2025

Decorrenza dalla domanda di concordato preventivo del termine di proposizione delle istanze contro il debitore

Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2025, n. 8733. Pres. Abete. Est. Dongiacomo.


CONCORDATO PREVENTIVO - Termine di proposizione delle istanze contro il debitore - Funzione - Decorrenza - Dalla domanda di concordato preventivo - Fondamento



In tema di concordato preventivo, il termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c. ed avente lo scopo di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per il fatto che il creditore non si sia tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, lasciando incrementare l'importo del debito, decorre dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo, poiché in tale momento l'obbligazione può dirsi scaduta, stante l'espresso richiamo operato dall'art. 169 l.fall. all'art. 55, comma 2, l.fall. (massima ufficiale)




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