Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33283 - pubb. 20/06/2025
Liquidazione controllata: sempre necessaria l’attestazione di presenza di attivo
Tribunale Grosseto, 15 Maggio 2025. Pres., est. Frosini.
Liquidazione Controllata – Attestazione dell’OCC circa la presenza di attivo – Necessità – Assenza – Inammissibilità
È inammissibile la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata in assenza, nella relazione del gestore, di alcuna attestazione circa la possibilità - in concreto - di attribuire attivo non irrisorio ai creditori, contenendo, infatti, la relazione unicamente espressioni generiche e tautologiche in ordine alla ragionevole fattibilità della domanda, alla sua attendibilità ed alla sua coerenza, in sostanza rimettendo al Tribunale la verifica demandata per legge al professionista incaricato di svolgere le funzioni di OCC, verifica che nel caso concreto ha condotto il Tribunale ad escludere la sussistenza di attivo da distribuire ai creditori in misura non simbolica. (Astorre Mancini) (Riproduzione riservata)
Segnalazione dell’avv. Astorre Mancini del foro di Rimini
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Massimario ragionato della composizione della crisi da sovraindebitamento ->
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