Sovraindebitamento


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 33287 - pubb. 21/06/2025

La Cassazione sulla domanda tardiva nella procedura di sovraindebitamento

Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2025, n. 6873. Pres. Terrusi. Est. Fidanzia.


Sovraindebitamento - Disciplina - Accertamento del passivo - Domanda - Termine - Natura perentoria - Rimessione in termini



Gli artt. 14-ter e seg. della l. n. 3 del 2012 contengono una disciplina compiuta della liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, nella quale il termine ex art. 14 sexies lett b) - la cui concreta determinazione è rimessa all’organo della liquidazione - è termine di fonte legale avente specifica funzione acceleratoria della procedura; ne segue che, pur non essendo espressamente previsto dalla legge a pena di decadenza, il termine va considerato perentorio. Pertanto, è preclusa al creditore la semplice presentazione di domande di partecipazione alla liquidazione oltre il termine citato, salvo che il creditore tardivo non giustifichi il suo ritardo nell’ottica di un’istanza di rimessione in termini (art. 153 c.p.c.), dimostrando l’esistenza della causa non imputabile che abbia determinato la decadenza.


Gli atti del procedimento di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato non sono atti processuali in senso proprio: sono atti di un procedimento concorsuale di liquidazione di beni, non di un vero processo a parti contrapposte funzionale a una tutela dichiarativa. In generale, ove ci si trovi in presenza di atti che non hanno natura processuale in senso stretto, questa Corte ha affermato che il carattere perentorio di un termine non deve necessariamente risultare esplicitamente dalla norma. La perentorietà nasce dall’esigenza acceleratoria della procedura, che indubbiamente si riscontra anche nella liquidazione del patrimonio del debitore. Non vi è dubbio, infatti, che, anche in confronto con la disciplina della procedura fallimentare, l’esigenza di procedere alla rapida liquidazione del patrimonio emerge (nel sovraindebitamento) con evidenza sia nella fase di verifica del passivo, che in quella di eventuale contestazione della decisione sull’ammissione del credito, e pure in quella di liquidazione dell’attivo, fasi la cui regolamentazione è caratterizzata dalla massima semplificazione del rito. (Biagio Riccio) (riproduzione riservata)



Segnalazione dell'Avv. Biagio Riccio


Testo Integrale